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Sentenza — n. 31695/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31695/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre, per saltum, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata, nel condannare Vincenzo Salerno per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione, ha omesso, tuttavia, di statuire riguardo all'interdizione temporanea dei pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 del codice penale.

Regesto Legislator

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art. 29 cod. pen; Sentenza — n. 31695/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione, ha omesso, tuttavia, di statuire riguardo all'interdizione temporanea dei pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 del codice penale.

Parole chiave

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sanzioni penali licenziamento per furto riduzione della pena sospensione di pena sanzione internazionale sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 29 cod. pen
Il ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 29 cod. pen.) è fondato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona; nel procedimento a carico di Salerno Vincenzo nato a Crotone il 26 ottobre 1984; avverso la sentenza del 27 ottobre 2023 del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ricorre, per saltum, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Macerata, nel condannare Vincenzo Salerno per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione, ha omesso, tuttavia, di statuire riguardo all'interdizione temporanea dei pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 del codice penale.

2. Il ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 29 cod. pen.) è fondato. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (nella durata, predeterminata dall'art. 29 cod. pen. con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta) è dovuta per legge, senza che vi sia, neanche con riferimento alla durata della stessa, alcun profilo di discrezionalità da parte del giudice. Con conseguente possibilità di applicazione non solo in sede di esecuzione, ma anche in sede di legittimità (Sez. 6, n. 3253 del 21/01/2016, Galdini, Rv. 266501), dove, tuttavia, non è possibile ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen., strumento utilizzabile per emendare la specie o qualità della pena (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754). Sicché va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che dispone. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consigli e estensore Il