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Sentenza — n. 31688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against theft and credit card misuse convictions for lack of evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Antonio Esposito and Antonio Caliano inadmissible regarding convictions for theft and unauthorized credit card use. The defense argued for generic mitigating circumstances and challenged the evidence linking the defendants to the stolen wallet, but the court found the prosecution's reconstruction of events firmly supported by surveillance footage and witness testimony. Consequently, the court rejected the hypothetical nature of the defense's alternative scenarios and upheld the lower courts' findings of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 625 cod. pen.; Art. 493-ter cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible when the defense relies on purely hypothetical scenarios lacking factual basis or when the exclusion of aggravating circumstances was consistent with the first-instance judgment and thus not subject to cassation review.

Parole chiave

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theft conviction unauthorized card use generic mitigating circumstances surveillance evidence inadmissible appeal recidivism exclusion procedural costs abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 2, n. 4 cod. pen.
Pertanto, esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 625, comma 2, n.
Art. 493-ter cod. pen.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 493-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di CALIANO in relazione a tale reato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 493-ter cod. pen
Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 493-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di CALIANO in relazione a tale reato.
art. 133 cod. pen
Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi 'positivi', intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019
281647 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep.
Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/06/1984 CALIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 31/07/1988 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi 'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 23 ottobre 2023, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Rieti, in data 21 luglio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Antonio ESPOSITO colpevole del reato di furto ai danni di Dario Sacchetti, per avergli sottratto la borsa collocata sul sedile della sua autovettura contenente, tra l'altro, documenti, carta di credito e bancomat.

Aveva inoltre ritenuto Antonio ESPOSITO e Antonio CALIANO responsabili del reato di indebito utilizzo della carta bancomat del Sacchetti per aver prelevato denaro contante per la somma complessiva di 1.000 euro e per aver acquistato due profumi del valore di 189,96 euro. Pertanto, esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 625, comma 2, n. 4), cod. pen., riconosciuta per entrambi la recidiva specifica contestata, aveva condannato ESPOSITO alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa, ritenuti i reati uniti sotto il . vincolo della continuazione; aveva condannato CALIANO alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza Antonio CALANO ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dell'avv. Fabio Segreti, deducendo il vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente osserva che l'esclusione di tali circostanze sarebbe stata operata dalla Corte territoriale sulla base di una valutazione astratta, meramente confermativa della pronuncia di primo grado, operata senza tener conto degli elementi di segno positivo, quali la lieve entità del fatto e in generale le concrete modalità della condotta contestata.

3. Entrambi gli imputati, a mezzo dell'avv. Pier Giorgio Manca, hanno proposto ricorso per cassazione proponendo quattro motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art.625, n. 4 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. I giudici di merito sarebbero pervenuti alla affermazione di responsabilità di ESPOSITO per il reato di furto unicamente sulla base della utilizzazione della carta bancomat in precedenza sottratta al Sacchetti, senza che tuttavia vi fosse alcuna prova o indizio certo che l'imputato si fosse impossessato della stessa. 3.2.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 493-ter cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di CALIANO in relazione a tale reato. Secondo la difesa, l'unica circostanza a suo carico sarebbe costituita dalla presunta presenza fisica del medesimo a fianco di ESPOSITO allorché costui prelevava il denaro dal bancomat. 3.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art.625, n. 4 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con destrezza.

La Corte territoriale avrebbe ravvisato la sussistenza di tale circostanza nella particolare abilità dimostrata dall'imputato nell'eludere la sorveglianza di Sacchetti mentre questi riparava la foratura della gomma dell'auto, e nell'essersi impossessato del v 4 portafogli che, essendo situato sul sedile dell'auto, si trovava vicino a lui. Tuttavia, ad avviso del ricorrente, la persona offesa era già distratta dal doversi occupare di riparare la ruota, sicché tale distrazione non era attribuibile ad una condotta dell'imputato, non essendo sufficiente a configurare l'aggravante l'aver approfittato della disattenzione del detentore del bene. 3.4.

Con il quarto motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Le modalità concrete della condotta attesterebbero la lieve entità del fatto, posto in essere approfittando della distrazione della persona offesa, senza violenza, e in modo del tutto estemporaneo. 4 II Procuratore generale ha concluso in udienza chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Ricorso proposto da Caliano Antonio a mezzo dell'avv. Fabio Segreti. L'unico motivo, con il quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Esso non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi 'positivi', intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen.

Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Per converso, l'esclusione di tali circostanze risulta adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01;

Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). Nella specie, le attenuanti generiche sono state negate in considerazione della gravità dei fatti evidenziata dalle modalità insidiose della condotta, che la Corte territoriale ha sintomo della particolare intensità del dolo. Trattandosi di motivazione logica e adeguata, ancorata ai criteri di valutazione stabiliti dall'art.133 cod. pen., essa si sottrae alle censure svolte dal ricorrente.

3. Ricorso proposto da Antonio Esposito e Antonio Caliano, a mezzo dell'avv. PG Manca. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con motivazione logica e coerente, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato, fondando tale conclusione sulla contiguità temporale tra la sottrazione del borsello che si trovava all'interno dell'auto del Sacchetti e l'utilizzo della carta bancomat ivi contenuta. Invero, mentre la persona offesa era ancora intenta a riparare la ruota della vettura, aveva ricevuto sul telefono i messaggi che recavano l'avviso di due prelievi sul conto corrente.

Inoltre, le telecamere di sorveglianza installate presso lo sportello bancomat riprendevano un uomo, identificato poi in ESPOSITO, nell'atto di effettuare un prelievo, attestando in tal modo l'utilizzo indebito del bancomat. Sulla base di tale pluralità di elementi fattuali certi, la sentenza impugnata è pervenuta, con ragionamento inferenziale, alla conclusione logicamente ineccepibile che autore del furto sia stato ESPOSITO, di cui ha dato conto con motivazione adeguata. A fronte di tali conclusioni, la difesa si è sostanzialmente limitata a prospettare una inammissibile ricostruzione alternativa degli eventi, ipotizzando che un ignoto ladro si sia disfatto dei documenti sottratti alla persona offesa di cui si sarebbe poi impossessato ESPOSITO, ritenendoli abbandonati.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 - 01).

Nel caso in esame, la prospettazione difensiva risulta meramente ipotetica e del tutto disancorata da qualunque dato acquisito al processo e dunque inidonea a scalfire la ricostruzione operata dai giudici di merito. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che ricorre nella specie un'ipotesi di "doppia conforme", sicché la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Nel caso in esame, pur se - come risulta dalla sentenza di prime cure - il solo ESPOSITO era stato ripreso dal circuito di videosorveglianza all'atto di effettuare i prelievi, la Corte d'appello ha evidenziato come entrambi gli imputati erano stati ritratti dalle telecamere dell'esercizio commerciale ove si erano recati ad acquistare dei profumi, pagandoli con la carta sottratta al Sacchetti e come tale circostanza fosse confermata dalle dichiarazioni della commessa del negozio, Ponzai Eleonora. Sulla base di tale condotta, anch'essa posta in essere poco dopo il furto, in modo ineccepibile la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di indebito utilizzo della carta bancomat. 3.3.

Il terzo motivo è inammissibile. Il giudice di primo grado, nell'affermare la responsabilità di ESPOSITO in ordine al reato di furto, ha escluso la ricorrenza della contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 4), cod. pen. La Corte d'appello, benché in motivazione abbia fatto riferimento a tale aggravante, ha poi confermato la pronuncia di primo grado nei confronti del medesimo, e dunque anche l'esclusione della sussistenza di detta circostanza, la quale dunque non ha avuto alcun rilievo neppure nella determinazione del trattamento sanzionatorio del ricorrente. 3.4.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche devono essere richiamate le argomentazioni svolte al precedente punto 2.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del