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Sentenza — n. 29714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls lower court order dismissing appeal as late due to procedural timeline errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order dismissing the appeal as untimely. The appellant argued the appeal was filed on December 15, 2023, while the lower court claimed it was late. The court found the appeal was timely because the judgment was issued on November 13, 2023, making the 30-day deadline expire on December 15, 2023. Consequently, the lower court's dismissal was reversed, and the case was remanded for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), e Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is admissible if filed within the statutory period calculated from the date of the judgment's pronouncement, and a lower court's dismissal based on a miscalculation of this deadline must be annulled.

Parole chiave

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criminal appeal timeliness statutory limitation period judgment pronouncement date procedural admissibility remand for judgment tempestività dell'inoltro opposizione tardiva ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. b) and comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, sull'assunto che lo stesso fosse stato proposto in data 18 gennaio 2024, l'appello della CASALE contro la decisione del Giudice di pace di Marigliano di condanna della stessa per il delitto di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte quando vengono in rilievo vizi di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASALE NUNZIATA ANNA 5- 4 467c2.-- avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIBUNALE DI NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PIETRO GAETA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Noia per il prosieguo; a

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, sull'assunto che lo stesso fosse stato proposto in data 18 gennaio 2024, l'appello della CASALE contro la decisione del Giudice di pace di Marigliano di condanna della stessa per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. A fondamento dell'impugnazione la ricorrente espone che, come si desume dalla documentazione in atti, ha tempestivamente proposto impugnazione in data 15 dicembre 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte quando vengono in rilievo vizi di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che, effettivamente, la decisione del Giudice di pace è stata emanata il 13 novembre 2023, ossia nel rispetto del termine di 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo nella data del 31 ottobre 2023. Di conseguenza il termine di 30 giorni per impugnare, riveniente dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett.

b) e comma 2, lett. c), e 544, comma 2, cod. proc. pen., spirava nella data del 15 dicembre 2023, nella quale è stato tempestivamente proposto l'appello in forma telematica, come pure si evince dalla documentazione agli atti del fascicolo.

2. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale Nola per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale Noia. Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 Il Consigliere Estensore Il P