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Sentenza — n. 29713/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls detention order due to insufficient reasoning regarding home detention adequacy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order maintaining pre-trial detention, ordering a remand for a new assessment of bail conditions. The defendant argued that home detention was inadequate because he had previously complied with similar measures in another case, while the Tribunal merely asserted the defendant's dangerousness without addressing this specific evidence. The court ruled that the lower court's reasoning was merely assertive and failed to evaluate the defendant's past compliance, violating the requirement for concrete prognostic justification in bail decisions.

Regesto Legislator

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Art. 274, 275 cod. proc. pen.; In bail proceedings, the inadequacy of home detention cannot be based on abstract hypotheses but must be founded on specific elements indicating a lack of self-control, and the lower court must explicitly evaluate the defendant's past compliance with similar measures.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention home detention adequacy insufficient reasoning bail conditions prognostic justification remand for new trial criminal procedure luogo del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 275 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Bonaccorsi
Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Bonaccorsi, Rv.
Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M.
Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, Zoffreo
Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, Zoffreo, Rv.
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena
278162; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALCAZAR CASTILLO JHONATAN nato a CUBA il 15/05/1975 avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2024, il Tribunale di Roma - Sezione Riesame nel rigettare il ricorso proposto da Valcazar Castillo Jhonatan, ha confermato l'ordinanza emessa il 26 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per una pluralità di episodi di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione aigli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Contesta la decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta della difesa di sostituire la misura in atto con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria oppure con quella degli arresti domiciliari. Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inadeguata la misura degli arresti domiciliari, evidenziando che il prevenuto, per altro reato, nel febbraio 2023, era stato sottoposto proprio alla misura degli arresti domiciliari, rispettando pienamente le prescrizioni ad essa connessa, al punto che la misura era stata, prima, sostituita con quello dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, poi, revocata nel gennaio 2024.

A parere del ricorrente, sarebbe del tutto illogico ritenere inadeguata la misura degli arresti domiciliari, quando essa, nell'ambito di altro procedimento, era stata applicata e rispettata dall'indagato. Il Tribunale avrebbe errato anche nel ritenere che l'indagato non avesse indicato alcun domicilio idoneo, dove eseguire la misura cautelare meno afflittiva. L'indagato, infatti, aveva indicato l'abitazione, sita in Roma, alla Via Lucrezia Romana n. 13, che era anche quella dove era stato ristretto, in esecuzione della precedente misura cautelare.

Del tutto priva di rilievo sarebbe la circostanza che il contratto di locazione di quell'abitazione era intestai:o alla compagna dell'indagato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L'avv. Stefano Zoccano, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. CONSIDERATO /N DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, essendone fondato l'unico motivo. Il Tribunale, con specifico riferimento all'adeguatezza della misura in atto, si è limitato ad affermare che le misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e degli arresti domiciliari non riuscirebbero a contenere la pericolosità e la pervicacia criminale del prevenuto. La motivazione, nella parte in questione, è meramente assertiva e non si confronta con la specifica questione posta della difesa, che aveva sostenuto che l'adeguatezza della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari era desumibile dal fatto che l'indagato, per altro reato, nel febbraio 2023, era stato sottoposto proprio alla misura degli arresti domiciliari, rispettando pienamente le prescrizioni ad essa connessa, al punto che la misura era stata, prima, sostituita con quello dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e, poi, revocata nel gennaio 2024.

Il luogo di restrizione indicato dall'indagato, peraltro, era proprio lo stesso ove era stata eseguita la precedente misura. La circostanza dell'assenza di formali inosservanze alle prescrizioni di analoga misura applicata in un procedimento diverso, sebbene non risultasse decisiva (cfr. Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Bonaccorsi, Rv. 280751), era sicuramente rilevante, atteso che, «in tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte ..., dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo» (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615).

Il Tribunale non ha effettivamente valutato le circostanze evidenziate dalla difesa: non ha esposto le ragioni per le quali non sarebbero rilevanti né ha evidenziato eventuali elementi, emersi nell'ambito di questo procedimento, dai quali desumere che, nel caso in esame, la misura degli arresti domiciliari risulti inadeguata. È venuta meno, in tal modo, la funzione precipua della motivazione, quella, cioè, di dare conto delle ragioni dell'adozione della decisione. Sul punto, la motivazione è meramente apparente, non fornendo, neppure in maniera implicita, un'effettiva risposta a una rilevante questione posta con la richiesta di riesame (cfr.

Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019, Zoffreo, Rv. 278162; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719) Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio, in ordine al profilo dell'adeguatezza della misura cautelare in atto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma - Sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso