Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29710/2024 — snpen Generato dall'IA

Court annuls GIP order for compulsory indictment on different crime during archiving proceedings as exceeding judicial powers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's order for compulsory indictment regarding a separate crime of accepting an inheritance, while upholding the archiving of the original theft charge. The defendant argued the judge exceeded his authority by ordering an indictment for a crime distinct from the one under investigation. The court ruled that during archiving proceedings, the judge lacks power to order compulsory indictment for different crimes and can only order registration of the new offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 335 cod. proc. pen.; Art. 483 c.p.: In archiving proceedings, the judge for preliminary investigations cannot order compulsory indictment for crimes different from those investigated, limited to ordering registration of the new offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
compulsory indictment archiving proceedings excessive judicial power different crime registration of offense mandato precauzionale assistenza agli anziani determinazione dell'età

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335 cod. proc. pen.
Art. 483 c.p.
art. 483 c.p
art. 335 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 4319 del 28/1/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PAOLO EVA nato a LETTOMANOPPELLO il 04/03/1940 avverso l'ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha richiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN F"ATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Di Paolo Eva per il reato di appropriazione indebita di somme di danaro, ma contestualmente ha imposto al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti della Di Paolo per il diverso reato di cui all'art. 483 c.p. in ordine ad una dichiarazione di accettazione di eredità prodotta al P.R.A. nella quale ha autocertificato di essere l'unica erede di Di Biase Santino.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata deducendo l'abnormità dell'ordine di formulazione dell'imputazione, posto che il procedimento era stato iscritto esclusivamente in relazione al reato di appropriazione indebita per cui il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, avendo dunque il giudice esorbitato dal proprio potere di ordinare al titolare dell'azione penale esclusivamente l'iscrizione della notizia relativa all'ulteriore e diverso reato ravvisato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Per consolidato insegnamento di questa Corte, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo il giudice, qualora ricorrano le suddette ipotesi, limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4319 del 28/:L1/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786). Nel caso di specie risulta che nei confronti della Di Paolo il pubblico ministero aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di appropriazione indebita, per il quale ha poi presentato la richiesta di archiviazione accolta dal G.i.p., nonostante l'opposizione della persona offesa. E' dunque evidente che il falso per cui il medesimo giudice ha ordinato l'imputazione coatta è fatto del tutto diverso ed autonomo da quello per cui era stato avviato il procedimento, con la conseguenza che in riferimento allo stesso egli aveva esclusivamente il potere di ordinare al pubblico ministero, l'iscrizione di una nuova notizia di reato e non già quello invece esercitato in violazione delle esclusive prerogative spettanti al titolare dell'azione penale.

3. Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di formulazione dell'imputazione e gli atti vanno trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla imputazione coatta e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per l'ulteriore