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Ordinanza — n. 29709/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29709/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29709/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANTONINO nato a LENTINI il 25/05/1989 avverso la sentenza del 19/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che l'imputato Marino Antonino ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli arti:.110, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. e 648 cod. pen. Considerato che il motivo proposto — che contesta violazione di legge in ordine al difetto di accordo sulle spese del procedimento e di mantenimento in custodia, nonché sulla duplicazione della condanna alle spese disposta d'ufficio dal Tribunale — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inl:rodotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto prove acquisite illegalmente partecipazione al reato insufficienza di prove reato mancato prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato Marino Antonino ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli arti:.110, 624, 625 n.2 e 7 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANTONINO nato a LENTINI il 25/05/1989 avverso la sentenza del 19/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Marino Antonino ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli arti:.110, 624, 625 n.2 e 7 cod. pen. e 648 cod. pen. Considerato che il motivo proposto — che contesta violazione di legge in ordine al difetto di accordo sulle spese del procedimento e di mantenimento in custodia, nonché sulla duplicazione della condanna alle spese disposta d'ufficio dal Tribunale — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inl:rodotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018„ Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa Mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.