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Ordinanza — n. 29708/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights via plea agreement under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Naoui Mohammed and Helali Ridha inadmissible without formalities. The defendants had entered into a plea agreement, thereby waiving their right to contest the factual premises and legal qualification of the charges. The court ruled that such waivers preclude any appeal regarding the judge's evaluation of conditions for acquittal or the historical basis of the accusation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals regarding the waiver of rights in a plea agreement are inadmissible, including challenges to the factual premises or legal qualification of the offense.

Parole chiave

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plea agreement waiver of appeal inadmissible appeal factual premises legal qualification acquittal conditions Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Rilevato che gli imputati Naoui Mohammed e Helali Ridha ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod.
Art. 110, cod. pen.
Art. 495, cod. pen.
309/1990, contestato a entrambi, e per il reato di cui all'art. 495 cod.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
D.P.R. 309/1990, comma 5
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che gli imputati Naoui Mohammed e Helali Ridha ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 495 cod. pen
309/1990, contestato a entrambi, e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., conl:estato al solo HELALI RIDHA.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NAOUI MOHAMMED CUI 03LMUNV nato il 25/09/1980 HELALI RIDHA CUI 019D1DI nato il 14/0411975 avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRI:BUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che gli imputati Naoui Mohammed e Helali Ridha ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, contestato a entrambi, e per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., conl:estato al solo HELALI RIDHA. Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, P.v. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.