Sentenza — n. 29704/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Tudorache Maria e Nicolae Maria Mihaela, colte nella flagranza del reato di furto. Le arrestate propongono ricorso con il medesimo atto a firma del sostituto processuale nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal comune difensore. Con l'unico motivo si eccepisce l'insussistenza di una valida querela: quella in atti sarebbe stata presentata da un "semplice dipendente" dell'esercizio commerciale, privo di potere rappresentativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29704/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Le arrestate propongono ricorso con il medesimo atto a firma del sostituto processuale nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal comune difensore. Con l'unico motivo si eccepisce l'insussistenza di una valida querela: quella in atti sarebbe stata presentata da un "semplice dipendente" dell'esercizio commerciale, privo di potere rappresentativo.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TUDORACHE MARIA nata il 12/09/1998 NICOLAE MARIA MIHAELA nata il 24/01/1995 avverso l'ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto di dichiarare inammiss bile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto di Tudorache Maria e Nicolae Maria Mihaela, colte nella flagranza del reato di furto.
2. Le arrestate propongono ricorso con il medesimo atto a firma del sostituto processuale nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dal comune difensore. Con l'unico motivo si eccepisce l'insussistenza di una valida querela: quella in atti sarebbe stata presentata da un "semplice dipendente" dell'esercizio commerciale, privo di potere rappresentativo.
3. I ricorsi sono inammissibili.
4. La querela è stata sporta oralmente il 27 gennaio 2024 da Flavio Mirabelli, direttore dell'esercizio commerciale "Tigre" di via Marsala. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità — formatosi sulla scia del principio enunciato dalle Sezioni Unite Sciuscio (n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) — ai fini della procedibilità di Ln furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696; Sez. 5, n. 3736 del 04/12i/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342). La tesi giuridica posta a fondamento dei ricorsi si pone in contrasto con i pacifici arresti della Corte di cassazione e si rivela, pertanto, "manifestamente" infondata.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende