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Ordinanza — n. 29694/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29694/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lhaddaoui Yassine, nato in Marocco il 21/11/1998 avverso la sentenza del 03/10/2023 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; E CONS:IEDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Yassine Lhadclaoui la pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di tentato furto con strappo e di cessione di sostanza stupefacente, unificati dal vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29694/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Yassine Lhaddaoui, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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azione intesa alla dichiarazione di responsabilità responsabilità penale dei minori responsabilità penale asserzione difendibile corresponsabilità della vittima responsabilità internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Yassine Lhaddaoui, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lhaddaoui Yassine, nato in Marocco il 21/11/1998 avverso la sentenza del 03/10/2023 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;

RITENUTO IN FATTO

E CONS:IEDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Yassine Lhadclaoui la pena di anno uno e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di tentato furto con strappo e di cessione di sostanza stupefacente, unificati dal vincolo della continuazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Yassine Lhaddaoui, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge.

Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della ínstaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C