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Sentenza — n. 29687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of specific grounds and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible for failing to meet specific admissibility requirements. The appellant challenged the decision regarding his sister's complicity and the existence of other collaborators, while also contesting the necessity of preventive measures based on his professional criminal activity. The court rejected these arguments as generic and noted that appeals cannot re-evaluate factual reconstructions or substitute the lower court's assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against preventive detention orders are inadmissible if they lack specific grounds or attempt to re-evaluate the factual reconstruction and evidentiary assessment of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive detention appeal inadmissibility specific grounds factual re-evaluation prohibition association of offenders Italian criminal procedure frode alla legge sugli stranieri inchiesta per falsità atti uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Abouelseoud
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DONA PIETRO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/02/1972 avverso l'ordinanza del 18/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 dicembre 2023, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, per quanto qui di interesse, confermava il provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Santa Maria C.V. aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Pietro Di Dona per il delitto contestatogli, di partecipazione, in funzione di promotore ed organizzatore, ad un'associazione a delinquere volta alla formazione di falsi documenti di guida ed attestati di residenza e lavoro, da cedere ai cittadini extracomunitari chi ne avessero fatto richiesta sia al fine di munirsi della patente stessa sia per rinnovare un permesso di soggiorno, e per i numerosi reati fine indicati nell'ordinanza stessa. 1.1.

Il Tribunale così confutava i motivi di riesame. Pietro di Dona era stato individuato, in sede di indagini preliminari, come il soggetto che era risultato contattare ed essere contattato da cittadini extracomunitari per fornire loro patenti di guida false. Queste erano di ottima fattura - tali da trarre in inganno anche i componenti delle forze dell'ordine che avevano avuto modo di sottoporle ad un primo esame - circostanza che dimostrava come il prevenuto fosse in contatto con professionisti del settore. L'imputato poi era risultato dedito anche alla falsificazione dei documenti necessari al rilascio di permessi di soggiorno (certificati di residenza ed attestazioni di prestazione di attività lavorativa), anch'essi richiesti da cittadini extracomunitari, attività svolta in concorso con il coindagaco Giuseppe Ciervo (come si era potuto dedurre dalle conversazioni intercettate).

In ordine all'attività di falsificazione di patenti di guida era altresì emerso che non tutti i cittadini extracomunitari a cui erano state rilasciate erano consapevoli della loro falsificazione visto che le avevano ottenute dopo essersi recati presso un'autoscuola per sostenere un (fittizio) esame. A seguito degli esperiti accertamenti patrimoniali si era accertato che molti dei pagamenti relativi alla fornitura delle patenti ai soggetti che le avevano richieste erano pervenuti ad una carta di pagamento intestata alla sorella del prevenuto, Vincenza Di Dona.

Avevano collaborato con il prevenuto in tale attività, oltre alla sorella, anche Raffaele Salerno ed i non ancora compiutamente identificati "Di Nardo", "Riccardo" ed altri. L'ipotesi accusatoria aveva trovato conferma negli esiti delle perquisizioni e nel verificato, a mezzo del consulente, contenuto dei pc sequestrati all'indagato. La sussistenza dell'associazione era dedotta dai continui conti del prevenuto con i sodali, dal numero rilevante di reati fine, consumati tutti con le medesime modalità, dall'attività di individuazione dei clienti (in cui era attivo Raffaele Salerno), dalla suddivisione dei compiti fra i compartecipi alla medesima.

Le esigenze di cautela derivavano dai precedenti specifici del Di Dona, che avevano condotto alla carcerazione del 2019, considerando anche come, nel settembre 2023, fosse stata rigettata la sua richiesta di concessione della detenzione domiciliare (sempre in riferimento al titolo definitivo di cui sopra) sull'evidente presupposto di una permanente pericolosità.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Domenico Della Gatta, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo. L'unico ulteriore componente dell'associazione sarebbe stata la sorella del prevenuto che, invece, dimorava stabilmente in diversa città, a Bologna, ed era stata coinvolta, a distanza, in sole due occasioni. Non vi era pertanto alcun vincolo associativo, destinato a durare nel tempo, al fine di attuare il programma criminoso consistente nella consumazione di una serie indefinita di reati fine, dotandosi di una seppur minima struttura organizzativa di una qualche stabilità.

Ed invece, nel caso concreto, il ricorrente aveva contattato il suo principale collaboratore Giuseppe Ciervo in soli due reati fine. Nessuno dei coindagati aveva accusato l'imputato di essere stato il referente dell'organizzazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela. Il prevenuto si trova in stato di detenzione dal dicembre 2019 per altra causa. Aveva lealmente ammesso gli addebiti. Elementi che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013, avrebbero dovuto indurre a ritenere attenuate le esigenze di cautela processuale.

Non si era valutato che il decorso del tempo, dal fatto contestato, aveva reso inattuale la misura, come afferma la giurisprudenza di legittimità. Anche la condotta in carcere del prevenuto era stata scevra di qualsivoglia rilievo. Né il pericolo di reiterazione della condotta poteva dirsi dotato di alcuna concretezza.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Paola Filippi, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse del prevenuto è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, speso sulla sussistenza dei gravi indizi in riferimento al delitto associativo, deve, innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 che riprende le argomentazioni già autorevolmente fissate da Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nello stesso senso Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 1.1. Ciò premesso deve, allora, osservarsi come il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'ipotesi associativa, rilevando come l'attività illecita, assidua e continuativa, consumata dal prevenuto (investigata sia attraverso l'attività intercettiva, di cui veniva dato dettagliato conto, sia mediante l'acquisizione di documenti, anche informatici) fosse stata resa possibile da una pluralità di consapevoli contributi - nella fornitura a cittadini extracomunitari sia delle false patenti di guida sia del falsi documenti prodromici all'ottenimento dei permessi di soggiorno - di altri soggetti, con lui stabilmente in contatto, quali la sorella (sulla cui carta, da costei inevitabilmente gestita, venivano, non occasionalmente, convogliati i pagamenti degli interessati) ed altri soggetti o già compiutamente identificati (Giuseppe Ciervo in riferimento alle patenti falsificate, Raffaele Salerno quando alle attestazioni necessarie per i permessi di soggiorno) o in corso di identificazione (soprattutto con riguardo a coloro a cui l'indagato si era rivolto per ottenere falsi di così elevata fattura), tutti, pertanto, risultati essere pienamente inseriti in quel nucleo organizzativo che aveva consentito al Di dona di operare e di consumare i descritti reati fine.

Così disegnando, il Tribunale, un complessivo quadro indiziarlo, che il ricorso attacca solo in alcune sue parti (la complicità della sorella, l'asserzione dell'assenza di altri stabili collaboratori), peccando pertanto anche di genericità estrinseca posto che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata anche per il difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Il secondo motivo, sulla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela processuale, è parimenti inammissibile. Anche in tema di verifica, da parte di questa Corte di legittimità delle esigenze di cautela si è affermato che il ricorso per cassazione nei confronti della misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884;

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2.2. Se ne deduce, nell'odierno caso concreto - ferma la non decisività dell'ulteriore titolo custodiale definitivo (vd. Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Abouelseoud, Rv. 282416 in cui si è ricordato che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà) - che la dimostrata professionalità del prevenuto nella complessa attività illecita consumata (oltretutto nella illustrata forma associativa, ricoprendone poi il ruolo di costitutore ed organizzatore) e la rilevata assenza di resipiscenza (a seguito della condanna che aveva costituito I titolo definitivo di carcerazione) costituiscono elementi di giudizio che, non illogicamente, avevano condotto il Tribunale, nell'ordinanza qui impugnata, a ritenere la sussistenza delle esigenze di cautela special-preventive che avevano determinato l'adozione della misura cautelare massima.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleri