Sentenza — n. 29627/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Battaglia Renato per i delitti di cui agli artt. 110, 614, comma 2, 393, commi 1 e 2, cod. pen. (fatti commessi in Gualtieri Sicaminò il 12 gennaio 2017), ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado all'imputato, sul rilievo che questi, per quanto risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti, ne aveva già usufruito tre volte.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29627/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, occorre chiarire che il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare d'ufficio i benefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, dalla disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall'art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dal momento che la disciplina relativa al processo di cognizione non solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca d'ufficio della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell'ambito della disciplina del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che, «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] revocare benefici [...]».
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA RENATO nato a MILAZZO il 20/10/1997 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Battaglia Renato per i delitti di cui agli artt. 110, 614, comma 2, 393, commi 1 e 2, cod. pen. (fatti commessi in Gualtieri Sicaminò il 12 gennaio 2017), ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado all'imputato, sul rilievo che questi, per quanto risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti, ne aveva già usufruito tre volte.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e degli artt. 597 e 605 cod. proc. pen. e deduce che la Corte territoriale, in spregio del divieto di reformabb in peius, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato, pur in assenza di appello del Pubblico Ministero, senza verificare se il Tribunale, che quel beneficio aveva riconosciuto, fosse o meno a conoscenza dell'esistenza della rilevata causa ostativa.
3. Con requisitorie del 27 febbraio e del 28 marzo 2024, l'Ufficio della Procura Generale presso questa Corte, impersonato dai Sostituti Procuratori Generali, Dottoressa Francesca Ceroni e Dottor Giuseppe Riccardi, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 12 aprile 2024 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022 Rv. 283712; Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429). E' approdo condiviso in materia che il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate dall'art. 164, comma 4, cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione dell'art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429;
Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Rv. 236113; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699).
2. Ciò posto, occorre chiarire che il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare d'ufficio i benefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, dalla disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall'art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dal momento che la disciplina relativa al processo di cognizione non solo non contiene alcuna disposizione che autorizza la revoca d'ufficio della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell'ambito della disciplina del divieto di reformatio in peius, di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che, «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] revocare benefici [...]».
Non per questo, tuttavia, è possibile ritenere che al giudice della cognizione sia precluso il potere di revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena: almeno negli stessi casi in cui è consentito al giudice dell'esecuzione, se non altro per ragioni di economia processuale. La soluzione evidentemente positiva comporta che debba farsi riferimento alla norma di cui all'art. 674, comma 1 -bis, cod. proc. pen., come interpretata dal diritto vivente, che, con la sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, ha affermato che:
«Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Principio, questo, che può estendersi anche al caso in cui la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. sia disposto dal giudice della cognizione, «non essendovi alcuna plausibile ragione per distinguere la disciplina in relazione alla fase - di merito o esecutiva - in cui viene dichiarata detta revoca» (così, Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084, in motivazione).
Sembra, allora, ragionevole concludere che, nel giudizio di cognizione, il giudice di appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., ma sempre che le cause ostative non fossero documentalmente note al giudice di primo grado, e, a tal fine, ha l'onere di procedere ad una doverosa verifica al riguardo.
3. Tanto argomentato, va evidenziato che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che la Corte di appello abbia verificato la effettiva conoscenza delle cause ostative da parte del Tribunale, di talché non poteva revocare 'ex officio' il beneficio di cui si tratta. Quanto sopra esposto impone l'annullamento con rinvio limitatamente al detto punto, affinché il giudice di merito provveda alla verifica in precedenza omessa, nei termini illustrati.
4. Va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezio