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Sentenza — n. 29622/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29622/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: CANNATA VASCO nato a AOSTA il 29/08/1973 inoltre: FALL.TO EFFECI SARRE S.R.L. FALL.TO EFFECI ST. CRISTOPHE S.R.L. avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 417 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa eccepisce, altresì, diversamente dalle conclusioni del PG, che anche per il concorso nel reato di cui al capo 1 manca qualsiasi descrizione in imputazione del contributo esterno del ricorrente, essendo tutta la contestazione riferita soltanto al suo ruolo di amministratore di fatto. Né il riferimento all'aver consentito ai flussi di denaro di transitare sui propri conti correnti è sufficiente a descrivere adeguatamente la condotta ai sensi dell'art. 417 cod. proc. pen. In ogni caso, la difesa fa notare che la sentenza d'appello ha espressamente accertato l'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti gestori ed alla tenuta delle scritture contabili, per il corrispondente ruolo direttivo dell'azienda "pressochè esclusivo" svolto dal padre, Francesco Cannatà.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta reato economico perseguimento penale per truffa frode all'imposta sul valore aggiunto irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
merita, secondo il ricorrente, una nuova valutazione, nei termini della diversa forma di concorso ex art. 110 cod. pen.
art. 417 cod. proc. pen
Né il riferimento all'aver consentito ai flussi di denaro di transitare sui propri conti correnti è sufficiente a descrivere adeguatamente la condotta ai sensi dell'art. 417 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: CANNATA VASCO nato a AOSTA il 29/08/1973 inoltre: FALL.TO EFFECI SARRE S.R.L. FALL.TO EFFECI ST. CRISTOPHE S.R.L. avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza datata 23.1.2020, emessa dal GUP del Tribunale di Aosta, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Cannatà perché i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale - ascrittigli quale amministratore legale della società EFFECI Sarre s.r.l. e della società EFFECI St. Christophe s.r.I., dichiarata fallita il 30.8.2016 - sono estinti per morte dell'imputato; la Corte d'Appello ha assolto il coimputato Vasco Cannatà dai medesimi reati, per non aver commesso il fatto, escludendo la sua qualità di amministratore di fatto delle stesse società.

2. Avverso la decisione d'appello ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, deducendo un unico motivo con cui denuncia carenza di motivazione della sentenza assolutoria, relativamente ai capi 1, 2 e 4. I giudici d'appello non avrebbero tenuto conto della contestazione formulata nei confronti dell'imputato Vasco Cannatà, il quale era coinvolto non soltanto come amministratore di fatto ma anche come concorrente "estraneo" nei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (la distrazione è pari ad un valore di 59.213 euro: capo 1) e documentale (capi 2 e 4), per aver messo a disposizione propri conti correnti personali sui quali far transitare le somme di denaro distratte dai conti della fallita EFFECI Sarre, privi di giustificazione economica, e per aver concorso all'occultamento in contabilità di tali movimentazioni di danaro illecite, mediante la registrazione sotto false voci (registrandoli come "cassa a banca", per fingere approvvigionamenti di cassa, oppure "crediti diversi", che potevano poi essere svalutati per sopravvenuta inesigibilità per incagli e sofferenze).

Anche la condotta di bancarotta fraudolenta documentale relativa alla società "gemella" EFFECI St. Christophe s.r.l. merita, secondo il ricorrente, una nuova valutazione, nei termini della diversa forma di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato e non solo di concorso in reato proprio dell'amministratore di fatto, come erroneamente ha ritenuto la sentenza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 1 ed alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, condividendo la prospettazione del ricorso. Il pubblico ministero della Cassazione ha, invece, evidenziato come le contestazioni non diano conto di una condotta di concorso nel reato attribuibile all'extraneus. 3.1. L'imputato Vasco Cannatà, tramite il difensore di fiducia, ha depositato conclusioni scritte con le quali apprezza le richieste della Procura Generale della Cassazione relativamente ai reati di cui ai capi 2 e 4 dell'imputazione, rappresentando, in aggiunta alle ragioni del PG, anche la mancanza di qualsiasi riferimento all'elemento soggettivo g del reato di concorso ex art. 110 cod. pen. nelle condotte di bancarotta fraudolenta documentale.

La difesa eccepisce, altresì, diversamente dalle conclusioni del PG, che anche per il concorso nel reato di cui al capo 1 manca qualsiasi descrizione in imputazione del contributo esterno del ricorrente, essendo tutta la contestazione riferita soltanto al suo ruolo di amministratore di fatto. Né il riferimento all'aver consentito ai flussi di denaro di transitare sui propri conti correnti è sufficiente a descrivere adeguatamente la condotta ai sensi dell'art. 417 cod. proc. pen. In ogni caso, la difesa fa notare che la sentenza d'appello ha espressamente accertato l'estraneità del ricorrente rispetto ai fatti gestori ed alla tenuta delle scritture contabili, per il corrispondente ruolo direttivo dell'azienda "pressochè esclusivo" svolto dal padre, Francesco Cannatà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto si risolve in un tentativo di rileggere le prove raccolte nel corso dei giudizi di merito, conferendo loro un diverso significato, quanto alla possibilità di costruire un'ipotesi di responsabilità a carico dell'imputato assolto a titolo non già di amministratore di fatto bensì di concorrente estraneo nel delitto. Ed invece, come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza d'appello ha preso in considerazione, di fatto, il coinvolgimento di Vasco Cannatà come soggetto "estraneo" al reato (cfr. le pagine 16 e 17), ragionando anche delle operazioni ipotizzate come distrattive ed effettuate sui conti correnti. In particolare, la pronuncia impugnata ha escluso che l'imputato abbia svolto attività decisionale e gestoria in toto, a prescindere dal ruolo esercitato (amministratore di fatto o concorrente nell'attività gestoria altrui, vale a dire del padre, dominus dell'azienda in modo totale).

Le ragioni assolutorie sono state espresse all'interno di una motivazione priva di iati logici e adeguatamente approfondita, sebbene non particolarmente specifica.La mancanza di dettaglio puntuale della motivazione, rispetto alla questione del ruolo di extraneus ricoperto da Vasco Cannatà, comunque non lascia incertezze sulla circostanza che non vi sono spazi per la prova della responsabilità del ricorrente in relazione alla condotta di concorrente esterno nel reato di bancarotta fraudolenta. Tra l'altro, non sono emersi fattori di riconducibilità a Vasco Cannatà di poteri gestori, nè di volontà gestoria, sia pur unita a quella del padre, in cogestione o concorso in qualche attività gestionale.

Del resto, il ricorso si limita a ragionare della mancata considerazione della parte di contestazione dedicata all'art. 110 cod. pen. in relazione al reato di bancarotta distrattiva e documentale, senza indagare gli assetti probatori concreti evidenziati nella motivazione: sotto tale profilo il motivo di ricorso è anche generico, oltre che assertivo poiché tende ad accreditare come "evidente" che il passaggio del denaro sui conti dei soci fosse funzionale ad una gestione che consentisse l'utilizzo del denaro al di fuori degli interessi della società e che tali passaggi dovessero essere necessariamente "mimetizzate" con registrazione fasulle in contabilità.

P. Q. M. Dichiara nammissibi