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Sentenza — n. 29604/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come ha già ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, ìn particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti í motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dì cui alla lett.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come ha già ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, ìn particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti í motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dì cui alla lett.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona nesso causale del colpo di frusta lesione personale semplice abbandono per lesioni personali causalità dell'infortunio obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il campo di azione del potere di impugnazione si estende, quanto alle sentenze inappellabili del giudice di pace, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione, bilanciando così il fatto che in dette ipotesi si dia luogo ad un unico grado di merito.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERMINIIMERESE nel procedimento a carico di: RUBINO ENZO nato a TRABIA il 18/07/1968 inoltre: RUBINO ANNA MARIA avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avv. FRANCESCA BOVI insiste per l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Termini Imerese ha assolto Rubino Enzo dal reato di lesioni per non aver commesso il fatto, non ritenendo superato il ragionevole dubbio necessario all'affermazione della colpevolezza, non risultando sufficientemente riscontrata la ricostruzione della persona offesa.

2. Avverso la sentenza predetta ha proposto appello il pubblico ministero presso il Tribunale di Termini Imerese, deducendo vizio di valutazione degli elementi di prova emersi dall'istruttoria dibattimentale e la carenza di motivazione. Si lamenta che il giudice di pace ha in buona sostanza imperniato la decisione assolutoria sul fatto che le dichiarazioni della persona offesa sono insufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza, in assenza di riscontri idonei a suffragarle, non ritenendo utili a tal fine le dichiarazioni rese dai figli della stessa, in quanto de relato, né il filmato estratto dalla videosorveglianza; laddove è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono essere poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato; sicché il giudice non avrebbe potuto "liquidare" la decisione svalutandole aprioristicamente e senza confrontarsi con tutte le emergenze processuali che comprendono anche il certificato del Pronto soccorso che attesta le gravi lesioni riscontate sulla persona offesa.

Il Tribunale, rilevata la non appellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione. 3.Le parti hanno concluso in pubblica udienza nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come ha già ha avuto modo di affermare più volte questa Corte, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, ìn particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti í motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dì cui alla lett.

e) della citata norma (cfr. per tutte, Sez. 1, n. 48928 del 11/7/2019, Pg/EI Baji, Rv. 277462). Il ricorso per cassazione del pubblico ministero costituisce tuttora il mezzo di impugnazione ordinario, pur successivamente all'entrata in vigore dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto 3 dal d.lgs. n. 11 del 2018), applicabile nel presente processo (dato 2 che il ricorso - denominato appello - è stato depositato 11 18 maggio 2022), norma con cui si circoscrivono i casi di ricorso per cassazione ai motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) della stessa disposizione esclusivamente nei riguardi delle sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

L'attuale sistema, ricostruito secondo linee unitarie che collegano le disposizioni del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 con quelle del codice di rito, prevede: - che il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice dì pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (comma 1 dell'art. 36 del citato decreto) e ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace (cfr. il comma 2 della medesima disposizione); - che contro le sentenze pronunciate in grado di appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39 -bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc, pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione).

Dall'esegesi combinata della disciplina suddetta emerge il principio che il pubblico ministero può continuare a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen, ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e): in tal senso si sono espresse, oltre alla citata sentenza Sez. 1, n. 48928 del 2019, anche Sez. 1, n. 17404 del 28/03/2019, Erraqui, n. m.;

Sez. 1, n. 2368 del 5/12/2018, dep. 2019, Sholaja, n. m., confermando il principio secondo cui la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero soltanto con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012, De Francesco, Rv, 252902). Il campo di azione del potere di impugnazione si estende, quanto alle sentenze inappellabili del giudice di pace, a tutti i motivi previsti dal catalogo di cui all'art. 606 cod. proc. pen., compreso il vizio di motivazione, bilanciando così il fatto che in dette ipotesi si dia luogo ad un unico grado di merito.

Viceversa, il pubblico ministero, avverso le sentenze d'appello per i reati di competenza del giudice di pace, potrà proporre ricorso soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ciò nondimeno deve rilevarsi che l'impugnazione proposta dal P.M. nel caso di specie presenta tutti i connotati di un atto di appello, avendo con essa l'impugnante inteso sindacare il merito della regiudícanda con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; a rigore l'appello non era convertibile in ricorso per cassazione, stante l'evidenza della voluntas impugnationis protesa a sindacare il giudizio assolutorio; a ciò deve conseguire, ora, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.E inammissibile, invero, l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 4, Sentenza n. 1441 del 21/11/2023, dep. 12/01/2024, Rv. 285634 - 01, fattispecie relativa ad appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).

2. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.