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Sentenza — n. 29602/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29602/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29602/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Braidic Claudio per il reato di furto. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il ricorso originario, il ricorrente ha dedotto i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29602/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela), l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino recidiva nell'infrazione ripudiazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC CLAUDIO nato a UDINE il 07/09/1971 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato Braidic Claudio per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con il ricorso originario, il ricorrente ha dedotto i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Guido Galletti, difensore dell'imputato, ha depositato nota scritta con la quale ha rappresentato che la persona offesa, l'11 marzo 2024, aveva rimesso la querela e che la remissione era stata accettata.

5. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per remissione della querela. Va, invero, rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; alla nota difensiva, sono allegate la remissione della querela e l'accettazione dell'imputato; il reato risulta procedibile solo a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela), l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett.

a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, Mazzamuto, Rv. 242959). Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. C