Sentenza — n. 29601/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 settembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato De Grazia Anna Maria per due episodi di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod. pen.) e due episodi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (art. 493-ter cod. pen.). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata - in concorso con Ascione Giovanni e Abbruzzese Enrico, separatamente giudicati - avrebbe detenuto due carte di identità false, apparentemente riconducibili a Morra Alfredo e Russo Luisa (capi A e B). Avrebbe, inoltre, detenuto carte di credito false o clonate (capo E) e avrebbe utilizzato indebitamente, non essendone titolare, una carta di credito "Carta Sì" (capo F).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 497-bis cod. pen, art. 493-ter cod. pen, art. 489 cod. pen; Sentenza — n. 29601/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Analogamente, la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta al primo motivo aggiunto, con il quale la difesa aveva richiesto la riqualificazione dei fatti contestati ai capi A e B della rubrica, nella diversa fattispecie prevista dagli art. 482 e 477 cod. pen. Così come non avrebbe fornito risposta alla richiesta di riqualificazione del fatto contestato al capo A della rubrica, nella fattispecie prevista dall'art. 489 cod. pen. Il ricorrente sostiene che i motivi aggiunti non sarebbero stati neppure menzionati nella sentenza impugnata, rappresentando la possibilità che la mancata risposta ai motivi aggiunti possa essere dipesa addirittura da una loro mancata lettura o comunque dalla loro omessa valutazione. 2.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GRAZIA ANNA MARIA nata a TORRRE DEL GRECO il 15/10/1957 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 settembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato De Grazia Anna Maria per due episodi di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod. pen.) e due episodi di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito (art. 493-ter cod. pen.). Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata - in concorso con Ascione Giovanni e Abbruzzese Enrico, separatamente giudicati - avrebbe detenuto due carte di identità false, apparentemente riconducibili a Morra Alfredo e Russo Luisa (capi A e B). Avrebbe, inoltre, detenuto carte di credito false o clonate (capo E) e avrebbe utilizzato indebitamente, non essendone titolare, una carta di credito "Carta Sì" (capo F).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che non avrebbe fornito adeguata e completa risposta motivi di gravame. In particolare, sostiene che, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione con riferimento a tutti i reati per i quali era intervenuta condanna, la Corte di appello avrebbe motivato con riferimento esclusivo al reato di cui al capo B.
Analogamente, la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta al primo motivo aggiunto, con il quale la difesa aveva richiesto la riqualificazione dei fatti contestati ai capi A e B della rubrica, nella diversa fattispecie prevista dagli art. 482 e 477 cod. pen. Così come non avrebbe fornito risposta alla richiesta di riqualificazione del fatto contestato al capo A della rubrica, nella fattispecie prevista dall'art. 489 cod. pen. Il ricorrente sostiene che i motivi aggiunti non sarebbero stati neppure menzionati nella sentenza impugnata, rappresentando la possibilità che la mancata risposta ai motivi aggiunti possa essere dipesa addirittura da una loro mancata lettura o comunque dalla loro omessa valutazione. 2.2.
Con un secondo motivo, i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello, sul punto, avrebbe fornito una motivazione inconsistente, fondata sui precedenti penali dell'imputato, che però erano risalenti nel tempo e di diversa tipologia.
3. L'avv. Milena Micele, per l'imputata, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La difesa, con l'atto di appello, aveva contestato il giudizio di responsabilità con riferimento a tutti i reati contestati e aveva chiesto la riqualificazione dei fatti (oltre a contestare il trattamento sanzionatorio). Con i motivi aggiunti, aveva ampliato e integrato la richiesta di riqualificazione dei fatti e aveva ulteriormente contestato l'applicazione della recidiva. A fronte di specifici e approfonditi motivi, la Corte di appello si è limitata a poche scarne considerazioni, essenzialmente riferibili ai reati di cui ai capi AeBe a una generica asserzione sulla «corretta qualificazione ex art. 497-bis».
I motivi aggiunti non sono neppure menzionati nella sentenza. Al riguardo, occorre ricordare che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129) Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello, in sostanza, ha risposto - peraltro in maniera generica e incompleta - alle censure mosse dalla difesa con riferimento ai reati di cui ai capi A e B, lasciando prive di risposta le deduzioni relative ai restanti reati contestati.
La sentenza annullata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. 1.2. Essendo stato accolto il primo motivo, che è relativo al giudizio di responsabilità, risulta assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte