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Ordinanza — n. 29318/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29318/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29318/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Benevento ha applicato, su richiesta, a Boia Gabriel Ionut la pena di anni 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; a Parteni Cristian Vasile la pena di anni 2 mesi 8 euro 1.000,00 di multa; a Cirillo Benito la pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di associazione per delinquere e plurimi reati di furto aggravato di ingenti quantitativi di rame, commessi su aerogeneratori di parchi eolici, con violenza sulle cose, su cose esposte per destina2:ione alla pubblica fede, nonché destinate ad un pubblico servizi.

Regesto Legislator

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artt. 20 bis cod. pen; Ordinanza — n. 29318/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi del successivo art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dal medesimo intervento novellatore, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale rinuncia alla motivazione motivi di cassazione principio attitatorio motivo legale d'esclusione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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artt. 20 bis cod. pen
Cirillo Benito denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 20 bis cod. pen., 448, 545 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOIA GABRIEL IONUT nato il 26/05/1990 PARTENI CRISTIAN VASILE nato il 10/01/1992 CIRILLO BENITO nato a BITONTO il 04/11/1974 avverso la sentenza del 13/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Benevento ha applicato, su richiesta, a Boia Gabriel Ionut la pena di anni 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; a Parteni Cristian Vasile la pena di anni 2 mesi 8 euro 1.000,00 di multa; a Cirillo Benito la pena di anni 2 di reclusione ed euro 800,00 di multa per i reati di associazione per delinquere e plurimi reati di furto aggravato di ingenti quantitativi di rame, commessi su aerogeneratori di parchi eolici, con violenza sulle cose, su cose esposte per destina2:ione alla pubblica fede, nonché destinate ad un pubblico servizi.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati Cirillo Benito, Boia Gabriel Ionut e Parteni Cristian Vasile, per il tramite dei rispettivi difensori. 2.1. Cirillo Benito denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 20 bis cod. pen., 448, 545 bis cod. proc. pen. e 53 L.689/81, e vizi di motivazione. 2.2. Boia Gabriel Ionut e Parteni Cristian Vasile, con distinti ricorsi affidati ad unico difensore, denunciano violazione di legge e vizi di motivazione, dolendosi della erronea qualificazione giuridica dei fatti e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 bis cod. pen.

3. Ritenuto che, anche a seguito della modifica operata con la legge n. 103 del 2017, si deve ribadire che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio con I quale l'imputato rinuncia a far valere nullità e vizi dell'accordo al di fuori di quelli espressamente previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ai sensi del successivo art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dal medesimo intervento novellatore, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.

4. Considerato che i motivi proposti dai ricorrenti — per violazione dell'art.545 bis cod. proc. pen. nell'interesse di Cirillo Benito e per l'erronea configurabilità della circostanza aggravante cli cui all'art. 625 comma 1 n.

7) cod. pen. nell'interesse degli altri ricorrenti- non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta. Invero, come si è già detto, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) e la qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la predetta disciplina persegue, nel suo complesso, finalità deflattive, meglio assicurate da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, proprio in considerazione delle sue peculiarità (Sez. 5, n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169 - 01), poiché il consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, all'applicazione della pena in relazione al fatto-reato contestato, correttamente qualificato, rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di impugnazione "a cognizione piena" (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

5. Pertanto, i ricorsi in esame devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cDcl. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a fa