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Ordinanza — n. 29317/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29317/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERALDI GIUSEPPE (anche parte civile) nato a ROSSANO il 24/09/1973 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI. E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovil ari ha condannato Beraldi Giuseppe alla pena di euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in esso assorbita la fattispecie di cui all'art. 581 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 29317/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 26350 del 31/5/2007, Csollany, Rv. 236860). Secondo questa Corte, inoltre, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario calcolo del danno commisurazione della multa risarcimento del danno alla persona grado di colpa pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. pen
pen., in esso assorbita la fattispecie di cui all'art. 581 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERALDI GIUSEPPE (anche parte civile) nato a ROSSANO il 24/09/1973 avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovil ari ha condannato Beraldi Giuseppe alla pena di euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in esso assorbita la fattispecie di cui all'art. 581 cod. pen.

2. Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. Ettore Zagarese. 2.1. Denuncia con il primo motivo violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deducendo l'erronea valutazione delle risultanze processuali e la carenza di un quadro probatorio adeguato. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio e del difetto della motivazione sul punto.

3. Il ricorso deve essere convertito in appello.

4. È noto il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, ord. n. 15667 del 18/02/2020, Rv 279177-01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, De Boni, Ry. 261208; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, Laurito, Rv. 253122;

Sez. 6, n. 26350 del 31/5/2007, Csollany, Rv. 236860). Secondo questa Corte, inoltre, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez.

Unite n. 45371 del 31.10.2001, Rv.220221; Sez.6, n, 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738 - 01).

5. I superiori principi devono essere affermati nel caso di specie, in cui il ricorso contiene, tra i motivi, la censura di cui all'art. 606 cornma 1 lett.

e) cod. proc. pen., come detto non proponibile con impugnazione "per saltum". Il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appellc e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso il 30 maggio 2024 Il Consiglier