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Sentenza — n. 29305/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29305/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lupis Mauro, nato a Genova il 03/12/1965, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova emessa in data 08/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv.to Emanuele Lamberti, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 276 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29305/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen., in quanto la natura del colloquio tra il ricorrente ed il Capodici non ha violato gli obblighi imposti con la misura interdittiva, posto che la Interimp s.n.c. è amministrata dal figlio del ricorrente ed è sottoposta al controllo dell'amministratore giudiziario, non essendo stato stipulato alcun atto con la STS s.p.a., né essendo intervenuta alcuna cessione di pratiche, ed essendo la presenza del Lupis a tale incontro un mero contributo all'attività del figlio; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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adozione di interdetti soggiorno ininterrotto corrispondenza con il difensore illecita violenza circonvenzione illecita interdizione civile

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Genova rigettava il ricorso proposto ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 276 cod. proc. pen
pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 276 cod. proc. pen., ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lupis Mauro, nato a Genova il 03/12/1965, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova emessa in data 08/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv.to Emanuele Lamberti, difensore di fiducia del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Genova rigettava il ricorso proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., proposto nell'interesse di Mauro Lupis, avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che sostituiva, nei confronti del predetto, la misura interdittiva con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Mauro Lupis, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Emanuele Lamberti, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comrna 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 276 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto la natura del colloquio tra il ricorrente ed il Capodici non ha violato gli obblighi imposti con la misura interdittiva, posto che la Interimp s.n.c. è amministrata dal figlio del ricorrente ed è sottoposta al controllo dell'amministratore giudiziario, non essendo stato stipulato alcun atto con la STS s.p.a., né essendo intervenuta alcuna cessione di pratiche, ed essendo la presenza del Lupis a tale incontro un mero contributo all'attività del figlio; 2.2 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto l'assunto del Tribunale del riesame è destituito di fondamento, posto che la Interimp s.n.c. ha numerosi clienti che hanno continuato a rivolgersi alla ditta, nonostante le vicende giudiziarie, e l'amministratore, Mattia Lupis, è stato autorizzato dall'amministratore giudiziario alla cessione della clientela ad altro operatore, circostanze di cui il provvedimento nulla dice, omettendo di considerare che nessun contratto risulta mai stipulato tra il ricorrente ed il Capodici; né risulta alcuna motivazione, infine, circa l'indispensabilità della misura degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Mauro Lupis è inammissibile. Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una ricostruzione alternativa della vicenda processuale, che, in ogni caso, sembra non tenere in alcun conto la dettagliata motivazione del provvedimento impugnato. L'ordinanza in esame, infatti, dopo aver dato atto della misura genetica, confermata dal Tribunale del riesame - con cui era stata dapprima disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di Maurizio Lupis, poi sostituita con il divieto di esercitare, per dodici mesi, le attività di spedizioniere doganale e di esercente attività logistica e di trasporto, sia in forma individuale che societaria, nonché il sequestro preventivo della società, con nomina di un amministratore giudiziario in persona di Mattia Lupis, figlio del ricorrente -- in riferimento alle incolpazioni provvisorie di associazione a delinquere, finalizzata al contrabbando mediante evasione dei diritti di confine sulle merci di importazione dalla Cina, attività posta in essere attraverso la società Interimp s.n.c., è passata a descrivere le condotte poste a base del disposto aggravamento.

In particolare, è risultato che il Lupis, che in seno al sodalizio rivestiva un ruolo apicale, aveva continuato a gestire la Interimp s.n.c., come emerso da una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane che, a seguito di una mail trasmessa dal figlio del ricorrente, Mattia Lupis, attuale amministratore della s.n.c., con cui si chiedeva la verifica di una polizza fideiussoria prestata dalla SACE BT s.p.a. nei confronti di una società cinese, abituale cliente della Interimp s.n.c., svolgeva specifici accertamenti; l'esito delle dette verifiche faceva emergere che la richiesta della polizza assicurativa era pervenuta all'intermediaria della SACE BT s.p.a. da Mattia Lupis, con i necessari documenti; tuttavia, le pratiche di sdoganamento erano state effettuate dalla STS s.p.a. di Genova, il cui amministratore, Andrea Capodici, riferiva di essere stato contattato da Mattia Lupis, che gli aveva proposto di curare diverse operazioni doganali per conto dei clienti della Interimp s.n.c., così da assicurarne la continuità operativa, proposta alla quale egli aveva aderito, essendosi incontrato, nel settembre 2023, con Maurizio e Mattia Lupis in un bar vicino agli uffici della Interno s.n.c.; in quella occasione, Maurizio Lupis gli aveva fornito specifiche indicazioni circa le modalità di fatturazione ai loro clienti, sulla base delle quotazioni poi inviategli via mail, affermando che la provvigione dovuta alla Interimp s.n.c. sarebbe stata definita una volta conclusasi la vicenda giudiziaria.

Da tali emergenze, del tutto logicamente, è stata tratta la conclusione che, in spregio del divieto impostogli, il Lupis avesse, attraverso la schermo dell'accordo con la STS s.p.a., continuato ad operare, allo scopo di conservare il proprio portafoglio clienti, continuando ad occuparsi in prima persona delle operazioni di sdoganamento e di logistica. Il provvedimento impugnato ha messo, altresì, in evidenza come, all'esito della riunione del 01/12/2023 tra l'amministratore giudiziario, Mattia Lupis, ed i consulenti della Interimp s.n.c., erano emersi solo contatti generici con alcuni operatori, ma nessun accordo specifico, in quanto la s.n.c. avrebbe dovuto sottoporre all'A.G. un elenco di potenziali partner per le verifiche, anche da parte degli altri organi della procedura.

Tale motivazione risulta del tutto incensurabile, né può essere scalfita dalla proposta ricostruzione alternativa da parte della difesa, palesemente confliggente con le evidenze processuali, oltre che irrimediabilmente versata in fatto. Né appare condivisibile la doglianza circa l'inadeguatezza della misura in atto, non solo perché la misura degli arresti donniciliari è risultata necessaria a seguito ( della palese e conclamata violazione della misura interdittiva, ma anche in quanto il provvedimento impugnato ha rappresentato come la violazione del divieto manifestasse l'inidoneità della misura interdittiva, a fronte delle ravvisate esigenze special-preventive, ed ha anche ricordato come il Lupis avesse dato prova di particolare pervicacia nel delinquere, in quanto, come da annotazione di P.G. del marzo 2022, egli, nonostante la perquisizione eseguita, aveva proseguito nell'attività di confezionamento di documenti falsi, al fine di consentire ai propri clienti cinesi l'evasione dei diritti di confine sulle importazioni, apparendo, quindi, la misura degli arresti domiciliari l'unica in grado di impedire la ripresa delle illecite attività.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle