Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to settlement agreement barring substantive review of conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the lower court had accepted a settlement agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a review of the conviction's justification, but the defense failed to identify any specific grounds for acquittal in their submission. Consequently, the court ruled that the agreement precluded any substantive examination of the conviction's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.; When parties reach a settlement agreement under Art. 599-bis, the court must reduce the sentence but cannot review the conviction's substantive validity, rendering appeals challenging the conviction inadmissible.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Testa Michele, nato a San Severo (FG), il 22/04/1979, avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 21/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, recependo l'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva nei confronti di Michele Testa la pena a lui inflitta dal Tribunale di Larino in composizione monocratica in anni due uno mesi due di reclusione, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione e le già concesse circostanze attenuanti generiche, in relazione ai reati di evasione e di possesso di falso documento di identità.I 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Michele Testa, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppe Mastrangelo, deducendo vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen., in relazione alla mancanza di adeguata motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza di cause di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è palesemente inammissibile, suscettibile di trattazione de plano. La sentenza impugnata ha recepito l'accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., subordinato alla rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio; peraltro, la Corte di merito ha sinteticamente dato atto del compendio probatorio, circostanza del tutto sfuggita alla difesa che, in ricorso, non ha neanche individuato quale causa di proscioglimento, nel caso in esame, si sarebbe verificata. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05//04/2024 Il Consigliere estensore Il Pr