Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and unqualified defense attorney signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense attorney not enrolled in the special bar registry. The lower court had converted the appeal into a cassation request, but the appellant lacked the necessary standing since the original judgment imposed only a fine without a compensatory award. Consequently, the petition was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.r.: A cassation request is inadmissible if signed by a defense attorney not enrolled in the special bar registry, regardless of whether the original act was an appeal or a direct cassation request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIRILLI GIAN PIETRO nato a ANZIO il 11/05/1976 avverso la sentenza del 22/11/2023 del GIUDICE DI PACE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e consicllerato in diritto 1. L'Avv. Sara Gamba ha proposto appello nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di pace di Torino ha condannato Gian Pietro Birilli alla pena di 600,00 euro di multa, in relazione al delitto di lesioni ascrittogli.
2. Con ordinanza del 17 - 18 gennaio 2024 il Tribunale di Torino, qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
3. Premessa l'esattezza della disposta qualificazione dell'atto di impugnazione, dal momento che, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 274 del 2000, l'appellabilità della sentenza del giudice di pace che applichi la sola pena pecuniaria è subordinata all'esistenza di una condanna risarcitoria, oggetto anch'essa di impugnazione - condanna, nella specie, mancante - si rileva che l'impugnazione è inammissibile - e viene esaminata de plano, in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis e dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. - in quanto l'atto è sottoscritto da difensore non iscritto all'ambo speciale della Corte di cassazione, am sensi dell'art. 613, comma 1, del codice di rito. Al riguardo, questa Corte ha già chiarito che la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01).
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in Favore della Cassa delle Ammende. C