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Ordinanza — n. 28136/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28136/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28136/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILIADE GHEORGHE STEFAN (CUI 0400WWW) nato il 06/04/1988 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28136/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342; Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep 2024, Marini, Rv. 285891); - nella specie si è proceduto in assenza dell'imputato e il difensore non risulta munito di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di appello (il ricorso cita un generico mandato ad impugnare rilasciato all'atto della nomina, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello); - trattandosi di ricorso proposto da difensore non legittimato, ricorre una ipotesi di inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024.

Parole chiave

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circostanze aggravanti o attenuanti infrazione privilegiata furto di lieve entità favoreggiamento peggioramento di uno stato anteriore caso grave

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Rilevato che nell'interesse di Vasialide Gheorghe Stefan viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di tentato furto; Rilevato che vengono articolati due motivi in punto di esclusione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILIADE GHEORGHE STEFAN (CUI 0400WWW) nato il 06/04/1988 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che nell'interesse di Vasialide Gheorghe Stefan viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di tentato furto; Rilevato che vengono articolati due motivi in punto di esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. e ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Ritenuto che: - a mente dell'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; - detta previsione si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto anche il giudizio di legittimità deve svolgersi nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, Rv. 285305 - 01;

Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342; Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep 2024, Marini, Rv. 285891); - nella specie si è proceduto in assenza dell'imputato e il difensore non risulta munito di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di appello (il ricorso cita un generico mandato ad impugnare rilasciato all'atto della nomina, in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello); - trattandosi di ricorso proposto da difensore non legittimato, ricorre una ipotesi di inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024.

Stan, Rv. 285927; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan Ali, Rv. 285984); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. C