Sentenza — n. 28129/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 10 gennaio 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata da Held Cristoforo Gjozef, nel corso dell'udienza preliminare del procedimento a suo carico, per il reato di furto in abitazione tentato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 550 cod. proc. pen, art. 168-bis cod. pen, artt. 168-bis cod. pen, art. 550 cod. proc. pen, art. 586 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, invero, «non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova» (Sez. U, n. 33216 dei 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). In applicazione del principio sopra indicato, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un'ordinanza non immediatamente impugnabile.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HELD CRISTOFORO GJOSEF nato a GENOVA il 07/09/1999 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata da Held Cristoforo Gjozef, nel corso dell'udienza preliminare del procedimento a suo carico, per il reato di furto in abitazione tentato.
2. Avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare, Held Cristoforo Gjozef ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. Con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 550 cod. proc. pen. e 168- bis cod. pen. Rappresenta che il Giudice per l'udienza preliminare aveva rigettato l'istanza di ammissione alla messa alla prova, sostenendo che il reato di furto in abitazione non rientrasse tra quelli indicati dall'art. 168-bis cod. pen. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Giudice per l'udienza preliminare, assumendo che, dalla lettura combinata degli artt. 168-bis cod. pen. e 550 cod. proc. pen., emergerebbe che il reato in questione rientri tra quelli per i quali è consentito avanzare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Per il furto in abitazione, infatti, l'art. 550 cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 168-bis cod. pen.) prevede la citazione diretta giudizio.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, invero, «non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova» (Sez. U, n. 33216 dei 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). In applicazione del principio sopra indicato, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto contro un'ordinanza non immediatamente impugnabile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 aprile 2024 Il Consigliere e