Ordinanza — n. 28126/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a Bonci Simone, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28126/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCI SIMONE nato ad ANCONA il 10/11/1973 avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a Bonci Simone, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i capi di imputazione non sarebbero sufficientemente determinati, non avendo il pubblico ministero sufficientemente specificato quali atti - tra quelli indicati nella contestazione - avessero fede privilegiata.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 1'