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Ordinanza — n. 28126/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28126/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a Bonci Simone, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28126/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte ricorso per cassazione messa in circolazione di monete false altri capi d'accusa reato economico perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a Bonci Simone, ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCI SIMONE nato ad ANCONA il 10/11/1973 avverso la sentenza del 29/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 29 settembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato a Bonci Simone, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a otto episodi di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici (aggravati dalla natura fidefacente dell'atto falso), sette episodi di truffa e due episodi di abuso d'ufficio.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i capi di imputazione non sarebbero sufficientemente determinati, non avendo il pubblico ministero sufficientemente specificato quali atti - tra quelli indicati nella contestazione - avessero fede privilegiata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 1'