Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28125/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28125/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva applicato a Maineri Marco la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e, in particolare, dall'ufficio di agente della Polizia di Stato, in relazione al reato di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata Giudice per le indagini preliminari, l'indagato - in qualità di agente di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Verona -, nel redigere un'annotazione di servizio relativa a un tentativo di furto, non avrebbe menzionato un controllo eseguito a carico di una persona diversa dall'autore del reato, all'esito del quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish. Il Tribunale di Venezia - Sezione riesame -, in accoglimento dell'appello proposto dall'indagato, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28125/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta mascherata inchiesta per reati di droga agente di polizia controinterrogatorio del ministero pubblico prove acquisite tramite sorveglianza testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: MAINIERI MARCO nato a VERONA il 16/09/1995 avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. Roberto Canevaro, per l'imputato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva applicato a Maineri Marco la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e, in particolare, dall'ufficio di agente della Polizia di Stato, in relazione al reato di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata Giudice per le indagini preliminari, l'indagato - in qualità di agente di polizia giudiziaria in servizio presso la Questura di Verona -, nel redigere un'annotazione di servizio relativa a un tentativo di furto, non avrebbe menzionato un controllo eseguito a carico di una persona diversa dall'autore del reato, all'esito del quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish. Il Tribunale di Venezia - Sezione riesame -, in accoglimento dell'appello proposto dall'indagato, ha annullato l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che, dagli atti di indagine, emergerebbe che l'indagato non avrebbe verbalizzato il controllo a carico di un soggetto non identificato (diverso dall'autore del furto), all'esito del quale era stata rinvenuta della sostanza stupefacente, ingiustamente trattenuta dall'altro agente di polizia giudiziaria, tale Migliore Alessandro. Tanto emergerebbe da una conversazione telefonica intervenuta tra il Migliore e la sua fidanzata, Magagna Nicole, nel corso della quale si farebbe riferimento a «un pezzettino di fumo» rinvenuto all'esito di un controllo.

Il Tribunale, tuttavia, aveva dato rilievo alle dichiarazioni rese al difensore da De Mariani Alessandro, presente ai fatti, che aveva riferito che nessun'altra persona era stata fermata e perquisita, al di fuori dell'autore del furto. Il ricorrente contesta la valutazione del quadro indiziario effettuata dal Tribunale. In particolare, sostiene che i giudici del riesame non avrebbero considerato che il De Mariani (successivamente sentito anche dal pubblico ministero) aveva dichiarato di essersi allontanato «un attimo», rimanendo «sempre nelle vicinanze».

Da tali dichiarazioni, infatti, si dovrebbe desumere che il De Mariani non avrebbe assistito a tutto l'intervento eseguito da parte della polizia giudiziaria. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che, dalle dichiarazioni rese da Alemanno Roberta, si dovrebbe desumere che gli agenti di polizia erano entrati da soli all'interno del parco, dove si trovava l'autore del furto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione. Contesta la valutazione effettuata dal Tribunale delle dichiarazioni rese da Magagna Nicole (fidanzata di Migliore Alessandro, indagato per peculato, per avere sottratto lo stupefacente rinvenuto all'esito del controllo non verbalizzato).

Al riguardo, evidenzia che: la donna aveva sostanzialmente confermato il contenuto della conversazione intercettata; le dichiarazioni da lei rese, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non potevano riscontrare quelle rese dal De Mariani, atteso che la Magagna non era presente ai fatti.

4. L'avv. Roberto Canevaro, per l'indagato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. I tre motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, essendo tutti versati in fatto - sono inammissibili. Con essi, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Il Tribunale ha valutato le prove addotte dalla pubblica accusa e ha ritenuto che esse, allo stato, non fossero sufficienti a fondare un grave quadro indiziario (cfr. pag. 29 e 30 dell'ordinanza impugnata), atteso che l'ipotesi accusatoria, essenzialmente fondata sulla conversazione telefonica intervenuta tra il Migliore e la sua fidanzata, non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti, che avevano escluso che soggetti diversi dall'autore del furto fossero stati sottoposti a controllo.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non deduce alcun effettivo travisamento della prova o determinante vizio logico, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma tende a ottenere un'inammissibile rivalutazione delle risultanze investigative, frammentando le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone presenti ai fatti e ponendo in rilievo piccole incongruenze, senza tenere conto che il vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Va, inoltre, ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d