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Sentenza — n. 28107/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28107/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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AMATOBENE IVANO nato a VILLA CELIERA il 17/04/1961 2. COMITE ORESTE nato a NAPOLI il 08/09/1957 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi; udito il difensore, avv. Flavio Cioccarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28107/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre la Corte di appello individua in modo arbitrario l'oggetto della conversazione intercettata (n. 4133 del 19 dicembre 2013). La pronuncia fa ricorso a mere congetture per confutare l'ipotesi, introdotta dalla difesa, che il riferimento alle condizioni atmosferiche es stenti al momento degli scatti fotografici impedirebbe di individuare l'oggetto della conversazione nelle fototessere del passaporto. I ricorrenti sostengono, infine, che proprio il contenuto del dialogo e le modalità espressive condurrebbero ad escluderne la riferibilità alla persona di Santoro. 2.2.

Parole chiave

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frode alla legge sugli stranieri uso di false generalità uso di un documento falso allegazioni d'asilo contraddittorie contraffazione di merci esibizione di documenti d'identità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. AMATOBENE IVANO nato a VILLA CELIERA il 17/04/1961 2. COMITE ORESTE nato a NAPOLI il 08/09/1957 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi; udito il difensore, avv. Flavio Cioccarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Amatobene Ivano e Comite Oreste per aver concorso con Santoro Martino (già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna) nella formazione di un passaporto falso recante le generalità di Orfano Pasquale, ma la fotografia di Santoro Martino; quest'ultimo, che all'epoca si trovava sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Perinaldo (IM), riuscì ad espatriare in Sudamerica proprio grazie al passaporto falso procuratogli dai due imputati .

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, per il tramite del comune difensore. 2.1. Nell'interesse di entrambi gli imputati viene denunciato vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Il tessuto argomentativo della sentenza impugnata presenterebbe diverse smagliature. Anzitutto la decisione si fonda sulle circostanze, meramente supposte, che Comite si sia recato a Napoli per consegnare ai falsari le fotografie di Santoro e che, in un secondo momento, abbia nuovamente fatto ritorno a Napoli per ritirare il passaporto falso.

Inoltre la Corte di appello individua in modo arbitrario l'oggetto della conversazione intercettata (n. 4133 del 19 dicembre 2013). La pronuncia fa ricorso a mere congetture per confutare l'ipotesi, introdotta dalla difesa, che il riferimento alle condizioni atmosferiche es stenti al momento degli scatti fotografici impedirebbe di individuare l'oggetto della conversazione nelle fototessere del passaporto. I ricorrenti sostengono, infine, che proprio il contenuto del dialogo e le modalità espressive condurrebbero ad escluderne la riferibilità alla persona di Santoro. 2.2.

Il secondo motivo, coltivato nel solo interesse di Amatobene, deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della recidiva: La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che l'ultima condanna riguarda il delitto di violazione di sigilli commesso sei anni prima rispeto a quello oggetto del processo e per il quale vi è stata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la penultima condanna risale al delitto di falsità ideologica commesso 11 anni prima.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'ordito motivazionale della sentenza impugnata non presenta alcuna caduta logica.2.1. La cd. "doppia conforme" di condanna, in aderenza alla regola valutativa sancita dall'art. 192, comma 2, cod. proc., ricava la responsabilità degli imputati attraverso la combinazione di certi, plurimi e convergenti indizi dai quali risulta che Santoro Martino si è recato in Sudamerica esibendo il passaporto falso di Orfano Pasquale e che tale documento, materialmente confezionato in Napoli da ignoti, è stato realizzato grazie all'apporto di Amatobene e Comite i quali, in accordo con Santoro sottoposto al domicilio coatto in un piccolo Comune di provincia di Imperia, si sono adoperati sia per consegnare ai falsari le fotografie di Santoro da apporre sul passaporto sia per ritirare il documento falso, una volta confezionato, trasportarlo da Napoli fino al domicilio di Santoro e consegnarlo a questi.

I giudici di merito ricostruiscono: gli spostamenti degli imputati (grazie al GPS posizionato sulla vettura di Amatobene); i contatti con Santoro (oggetto di captazione); la definitiva partenza di quest'ultimo avvenuta il 20 dicembre 2013 in stretta correlazione spazio-temporale con la consegna del passaporto falso avvenuta la sera del 19 dicembre 2013; la conoscenza della partenza di Santoro e del nominativo falso da lui utilizzato all'estero. 2.2. Circa il contenuto della conversazione intercettata è sufficiente rammentare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se, come nella specie, risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 2.3. Nessuna presa può riconoscersi all'argomento che critica l'impiego dell'espressione "non si può affatto escludere" a proposito della confutazione di una obiezione difensiva. In realtà già l'argomento difensivo, che "a monte" aveva innescato la risposta, era privo di valenza, poiché faceva leva su un dato ipotetico: che, cioè, sul passaporto fosse stata applicata una fototessera scattata in un ambiente chiuso; circostanza priva di riscontro, dato che le moderne tecnologie digitai consentono di scattare ovunque una fotografia in formato fototessera.

3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione stringente, immune da vizi logici, offerta dalla Corte di appello in punto di riconoscimento della recidiva nei confronti di Amatobene che dal numero, natura e tipologie delle precedenti condanne desume come il nuovo episodio delittuoso abbia espresso una maggiore pericolosità e colpevolezza (pag. 9).4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di