Sentenza — n. 28104/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di De Carolis Arnaldo in ordine a'l reato di cui all'art. 624-bis comma secondo, cod. pen. •-• 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia, sotto vari profili, l'inosservanza dell'art. 598 bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 598 bis cod. pen, art. 598-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28104/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Tutte le censure proposte invocano la disciplina dell'art. 598-bis cod. proc. pen., norma che, però, non è ancora entrata in vigore. L'art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 34-bis, comma 1, lett. c), del d. Igs. n. 150 del 2022, detta una articolata disciplina delle decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, che rappresenta, in difetto di una richiesta di parte ai sensi del comma 2 dello stesso art. 598-bis o di una contraria determinazione officiosa del giudice di secondo grado, ai sensi del successivo comma 3, il modello processuale ordinario ("salvo che sia dive-samente stabilito: comma 1 dell'art. 598-bis).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS ARNALDO nato a GRAGNANO il 21/05/1990 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI LIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Domenica Capizzano, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di De Carolis Arnaldo in ordine a'l reato di cui all'art. 624-bis comma secondo, cod. pen. •-• 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia, sotto vari profili, l'inosservanza dell'art. 598 bis cod. pen.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
4. L'udienza del 3 aprile 2024, in origine fissata, è stata rinviata a nuovo ruolo in quanto non era andata a buon file la notificazione delle conclusioni del P.G. al difensore di fiducia che era deceduto nelle more. Fissata l'odierna udienza, l'avviso di fissazione udienza E le conclusioni del P.G. sono stati ritualmente notificati al difensore, nominato di ufficio, avv. Domenica Capizzano, che ha rassegnato, nei termini di legge, le conclusioni trascritte in epigrafe. In data 5 giugno 2024 è stata trasmessa alla cancelleria di questo ufficio giudiziario la nomina dell'avv. Luca Mottola quale nuovo difensore di fiducia dell'imputato. A questi non spetta la notifica dell'avviso di fissazione udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Tutte le censure proposte invocano la disciplina dell'art. 598-bis cod. proc. pen., norma che, però, non è ancora entrata in vigore. L'art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 34-bis, comma 1, lett. c), del d. Igs. n. 150 del 2022, detta una articolata disciplina delle decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, che rappresenta, in difetto di una richiesta di parte ai sensi del comma 2 dello stesso art. 598-bis o di una contraria determinazione officiosa del giudice di secondo grado, ai sensi del successivo comma 3, il modello processuale ordinario ("salvo che sia dive-samente stabilito: comma 1 dell'art. 598-bis).
Detta norma è destinata a sostituire il c.d. rito emergenziale di cui all'art. 23- bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tuttavia l'entrata in vigore dell'art. 598 bis cod. proc. pen. e la correlativa cessazione di operatività delle norme emergenziali, dopo vari rinvii, è stata fissata, da ultimo, al 30 giugno 2024 per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215: il d.I n. 75 del 23/06/2023 - convertito con modifiche dalla L. 112 del 10/08/2023 - ha sostituito il secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. 150/2022, facendo slittare l'entrata in vigore delle nuove norme alle impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023; successivamente, vi è stato un ulteriore slittamento giacché il dl. n. 215 del 30 dicembre 2023 ha disposto (con l'art. 11, comma 7) che "Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
3. Deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell