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Sentenza — n. 28098/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28098/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROMEO VINCENZO nato a MESSINA il 08/04/1982 ROMANO DOMENICO nato a MESSINA il 02/03/1990 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto Romeo Vincenzo e Romano Domenico hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del giudice monocratico del medesimo Tribunale, di affermazione di responsabilità, a loro carico, per il delitto di cui agli artt. 110,495 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 110,494,496 cod. pen.. 1.Sono stati articolati 8 motivi con unico atto, a ministero di difensore abilitato, qui sintetizzati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 495 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 20 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28098/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attenclibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od i3ttendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368).4. Il quinto motivo, che lamenta l'applicazione della recidiva al Romeo, è da un lato generico, perché invoca cumulativamente i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett:.

Parole chiave

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uso di false generalità falsa dichiarazione della parte falsità in documenti di servizio false indicazioni su attività commerciali denuncia spontanea credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
1.Sono stati articolati 8 motivi con unico atto, a ministero di difensore abilitato, qui sintetizzati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 521 cod. proc. pen
Il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
1.4.11 quarto motivo si è soffermato sui vizi di erronea applicazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
1.6.11 sesto motivo si è lagnato di analoghi vizi, in relazione al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
art. 20 bis cod. pen
1.8.L'ottavo motivo, infine, si è doluto dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione per il mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
La decisione impugnata, con il richiamo espresso ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
8.Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ROMEO VINCENZO nato a MESSINA il 08/04/1982 ROMANO DOMENICO nato a MESSINA il 02/03/1990 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto Romeo Vincenzo e Romano Domenico hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del giudice monocratico del medesimo Tribunale, di affermazione di responsabilità, a loro carico, per il delitto di cui agli artt. 110,495 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui agli artt. 110,494,496 cod. pen.. 1.Sono stati articolati 8 motivi con unico atto, a ministero di difensore abilitato, qui sintetizzati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.

Il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e dunque la nullità della sentenza, per essere stati, gli imputati, condannati per un fatto sostanzialmente diverso da quello contestato nell'editto accusatorio, con detrimento dei diritti della difesa. 1.2.11 secondo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con la escussione del teste della polizia giudiziaria Capilli, come richiesto nell'atto di appello. 1.3.11 terzo motivo ha lamentato i medesimi vizi del secondo motivo, in rapporto all'intervenuta affermazione di responsabilità dei prevenuti, poiché non sarebbe stata vagliata la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, tesa nel complesso a svalutare l'attendibilità della deposizione del teste Barrocu e, comunque, ad evidenziare l'inappagante percorso espositivo della sentenza impugnata a riguardo della ricorrenza di un contributo concorsuale del Romano alla condotta precedentemente tenuta dal coimputato. 1.4.11 quarto motivo si è soffermato sui vizi di erronea applicazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. , dal momento che Romano Domenico ha esibito il proprio, autentico documento di identità agli operanti e l'illecito non potrebbe ritenersi integrato dalla semplice dicniarazione di essere stato alla guida dell'auto dileguatasi in occasione del controllo. 1.5.11 quinto motivo ha denunciato vizi di inosservanza della legge penale e di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva al Romeo, fondata su argoment:azioni che risulterebbero meramente apodittiche. 1.6.11 sesto motivo si è lagnato di analoghi vizi, in relazione al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 1.7.

Il settimo motivo, poggiato sulla deduzione degli stessi vizi, si è concentrato sull'assunta, mancata concessione delle attenuanti generiche al Romano. 1.8.L'ottavo motivo, infine, si è doluto dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione per il mancato accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 20 bis cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzc, lett.

a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (ex multis, sez.4, n. 49175 del 13/11/2019, De Rosa, Rv. 277948; sez.6, n. 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961; sez.5, n. 7984 del 24/09/2012, Jovanovic, Rv. 254649). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto, rimasto immutato nelle sue connotazioni oggettive e soggettive e, alla luce dell'apprensione della prova in contraddittorio, come illustrata nel corpo della motivazione ed in conformità alla formulazione dell'imputazione, nella cornice di un epilogo decisorio in toto prevedibile dalle parti e in particolare dalla difesa dell'imputato, che ha potuto esplicare il diritto di contestarne la fondatezza attraverso il gravame dell'appello, come poi concretamente avvenuto. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato, sotto diversi profili.

La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266820); e può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis , sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923).

La Corte territoriale, per un verso, con enunciati succinti ma piani e non illogici, ha dato conto della ritenuta esaustività della ricostruzione probatoria effettuata in primo grado; per altro verso, la doglianza difensiva è del tutto generica e in particolare non indica, con sufficiente dettaglio, le ragioni che avrebbero reso assolutamente necessaria, ai fini del decidere, l'audizione del teste di polizia giudiziaria che ha compiuto la medesima attività investigativa sulla quale ha riferito il collega. 3.11 terzo e il quarto motivo, focalizzati su presunte carenze di motivazione, anche per travisamento di prova, in ordine all'affermazione di responsabilità, sono aspecifici, perché meramente riproduttivi di censure alle quali la sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme - nel quale le pronunce di primo e secondo grado possono essere valutate come unitario impianto argomentativo (tra le tante, sez.2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - ha dato esauriente risposta, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.

L'art. 495 comma 1 cod. peri, punisce la condotta di colui che dichiari falsamente al pubblico ufficiale "l'identità" e, nel caso di specie, le decisioni del doppio Tad° hanno illustrato, con proposizioni appropriate e persuasive e nel solco delle acquisizioni probatorie, che il contegno del Romano, anche per le singolari modalità utilizzate, sia stato finalizzato a sostituirsi alla persona del Romeo, facendo credere con l'inganno agli operanti - anche attraverso l'esibizione del documento d'identità, che ne riportava le generalità - di essere l'individuo da loro precedentemente interpellato, dichiaratosi "Romano Domenico" e in un primo tempo notato alla guida dell'auto, datasi alla fuga nel corso del controllo (pag. 4 sentenza del giudice di prime cure, pag. 4 sentenza di secondo grado);la condotta, con inferenza congrua e non palesemente illogica, è stata inscritta in un accordo repentinamente maturato tra gli attuali ricorrenti, volto a corroborare la versione che il conducente della Smart, colto in possesso di droga, fosse Romano e non Romeo, come falsamente da quest'ultimo già accampato.

A questo proposito, deve essere rammentato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01); e non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione.

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attenclibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od i3ttendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368).4. Il quinto motivo, che lamenta l'applicazione della recidiva al Romeo, è da un lato generico, perché invoca cumulativamente i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett:.

b) ed e) cod. proc. pen., si limita ad enunciati vagamente contestativi e non prende posizione sulle ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice ad escludere, in concreto, la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale; del resto, anche il motivo di gravame era affetto da estrema genericità (pag. 6 atto di appello) ed è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza di presunta, omessa motivazione in relazione ad una censura d'appello comunque inammissibile è, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici„ pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343;

Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); dall'altro lato, esso si palesa manifestamente infondato, dal momento che il tessuto complessivo dei provvedimenti giudiziari (pag. 6 sentenza del primo giudice, pag. 5 sentenza di appello) ha conccrdemente dato conto del giudizio di concreta e persistente perniciosità sociale dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali, introdotto in ambienti criminali, in relazione ai quali il comportamento tenuto nel caso di specie si palesa sintonico ed espressivo di immutata indole trasgressiva, nel rispetto dei principi di diritto cristallizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell' applicazione della recidiva è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (sez.

U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878) e secondo cui il giudice può attribuire rilievo alla recidiva quando ritenga che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, tenuto conto della natura e delle modalità dei reati, del grado di offensività e dell'epoca di consumazione dei medesimi (sez. U n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 e, in motivazione, sez. U n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò). 5.11 sesto motivo - che attiene al mancato riconoscimento della condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto - precipita, a sua volta, e per un verso, nell'inammissibilità perché sostanzialmente indeterminato era il motivo di appello (pagg. 6-7), che ne aveva invocato l'applicazione con un laconico richiamo alla sua rilevabilità dagli atti "senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali" ed alla "minima offensività" e non abitualità della condotta.

Deve dunque riaffermarsi il principio che non sia possibile la deduzione in cassazione di una carenza di motivazione della sentenza del giudice di secondo grado che non abbia fornito appagante risposta a motivi originariamente inammissibili, ancorchè tale inammissibilità non sia stata rilevata o dichiarata nel corso del processo di merito.Può comunque aggiungersi, per altro verso, che i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131- bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044); la sentenza impugnata ha dato conto, con declinazione succinta ma valutabile nel complesso del tessuto espositivo relativo al trattamento sanzionatorio comminato e, dunque, insindacabile in questa sede, di un apprezzamento di offensività della condotta posta in essere dagli imputati perché inserita in un contesto criminale di discreto spessore (pag. 5). Questa Corte, invero, ha già precisato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che Escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez.3, n.43604 del 08/09/2021, Cingolà, Rv. 282097). 6.11 settimo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza di primo grado, confermata da quella oggetto del ricorso, ha riconosciuto a Romano Domenico le circostanze attenuanti generiche e ne ha tenuto conto nella determinazione della pena (pag. 6 :" pena così determinata : anni uno e mesi sei di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni uno e mesi tre di reclusione"), anche se la relativa statuizione non è stata poi riportata nel dispositivo, il cui contenuto, quanto alla commisurazione della pena, è comunque conforme alla motivazione. 7rottavo motivo è generico e manifestamente infondato.

La sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice (ex multis, Sez. 3, n. 193.26 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01) - e tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (art. 58 L. n. 689/81).

La decisione impugnata, con il richiamo espresso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non ha ritenuto idonea la sanzione sostitutiva alla rieducazione del reo, né ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati ed ha escluso la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità rimarcando "la natura del fatto, la mancanza di ogni resipiscenza e il consenso prestato ad una misura facilmente eludibile". Reputa il collegio che la Corte territoriale abbia assolto all'onere di esplicitazione delle ragioni del diniego con proposizioni che sfuggono al sindacato di legittimità, in considerazione del principio generale in base al quale l'adempimento dell'obbligo di motivazione che incombe sul giudice d'appello deve essere parametrato all'articolazione ed alle argomentazioni svolte dalla parte con il motivo di gravame; nel caso di specie, quest'ultimo è stato confezionato in modo estremamente lapidario, privo di allegazioni e di documentazione di supporto, con la seguente enunciazione "di stile": "la pena detentiva irrogata dal primo giudice può essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità o, in via subordinata, per il [torneo, con la detenzione domiciliare da eseguirsi presso l'abitazione di residenza.

Sotto tale profilo, appare opportuno rilevare come lo stesso non annoveri precedenti per evasione, né per inosservanza delle prescrizioni imposte dall'A.G.". Il motivo di ricorso, privo di indicatori di segno contrario e di taglio puramente contestativo, ha: "abbandonato" la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva per il Romeo; erroneamente assunto che il giudice non sarebbe facoltizzato a negare l'accesso al lavoro di pubblica utilità se non nel caso di sussistenza di fondati motivi "per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato", dal momento che il tenore letterale dell'ultimo alinea del comma primo dell'art. 58 della L. n. 689 del 1981 deve essere interpretato nel senso che, fermo in linea generale il potere discrezionale di applicare le pene sostitutive - come stabilito dal primo alinea - all'organo giudicante sia fatto divieto di disporle "quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

La doglianza si rivela, pertanto, travolta dal giudizio di inammissibilità. 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e cond