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Sentenza — n. 27718/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27718/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia non ha convalidato la misura cautelare dell'allontanamento provvisorio di R.A. in mancanza della conferma (scritta o telematica), da parte del Pubblico Ministero, della previa autorizzazione alla polizia giudiziaria resa ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale.

Regesto Legislator

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art. 384-bis cod. proc. pen, art. 52 d.lgs. 196/03; Sentenza — n. 27718/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, proposto dal Pubblico Ministero, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 384-bis cod. proc. pen.) nella parte in cui il Giudice non ha tenuto conto della conferma scritta contenuto nel corpo della richiesta di convalida.

Parole chiave

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reati contro la libertà personale allontanamento malgrado rischio di persecuzione misura di contenzione violazione dei diritti della personalità censura di violazione costituzionale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 384-bis cod. proc. pen
Il ricorso, proposto dal Pubblico Ministero, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 384-bis cod. proc. pen.) nella parte in cui il Giudice non ha tenuto conto della conferma scritta contenuto nel corpo della richiesta di convalida.
art. 52 d.lgs. 196/03
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dal
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nel procedimento a carico di R.A. I nato ad I omissis I; avverso l'ordinanza del 17 febbraio 2024 del Tribunale di Imperia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia non ha convalidato la misura cautelare dell'allontanamento provvisorio di R.A. in mancanza della conferma (scritta o telematica), da parte del Pubblico Ministero, della previa autorizzazione alla polizia giudiziaria resa ai sensi dell'articolo 384-bis del codice di procedura penale.

2. Il ricorso, proposto dal Pubblico Ministero, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 384-bis cod. proc. pen.) nella parte in cui il Giudice non ha tenuto conto della conferma scritta contenuto nel corpo della richiesta di convalida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. In mancanza di una specifica previsione che imponga l'adozione di determinate forme per la conferma (scritta o telematica) dell'allontanamento disposta in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384-bis cod. proc. pen., pur in assenza di un principio generale di libertà delle forme (analogo a quello previsto nel processo civile dall'art. 12 cod, proc. civ.), deve ritenersi che le modalità e i tempi di tale conferma siano rimessi all'apprezzamento del Pubblico Ministero: ciò che è necessario è che emerga chiaramente la volontà del Pubblico Ministero di confermare la misura disposta in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria.

Ebbene, la conferma dell'autorizzazione verbale resa dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria operante è contenuta nella richiesta di convalida avanzata dallo stesso pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari. Tanto, alla luce di quanto osservato, dà conto della fondatezza del ricorso. L'ordinanza impugnata, quindi, nella parte in cui non ha convalidato la misura disposta in via d'urgenza, deve essere annullata, perché l'allontanamento è stato effettuato legittimamente. All'annullamento non segue alcun rinvio in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, H., Rv. 265531).

La natura del reato e i rapporti esistenti tra le parti impongono l'oscuramento del presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento di non convalida impugnato, perché la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è stata legittimamente eseguita. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dal