Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27710/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27710/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Anzitutto, è inammissibilmente dedotta la violazione di legge. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27710/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti carcerazione preventiva eccessiva differimento dell'esecuzione della pena arresto in vista d'estradizione precedenti penali rilevanti tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza del 11/08/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Rovitti Vincenzo, nato a Cassano allo Ionio (CS), il 04/03/1976, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 19/07/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dellfavv.to Giorgia Greco, che si è riportata al ricorso ed ai motivi nuovi, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

/2, 1. Con ordinanza del 11/08/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da Vincenzo Rovitti avverso l'ordinanza con la quale il 20/06/2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e per la tentata estorsione di cui al capo 13, all'esito di indagini che avevano coinvolto un numero elevato di persone gravitanti attorno alla cosca Abbruzzese di Lauropoli.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Rovitti, a mezzo del difensore avv. Rosetta Rago, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo al profilo inerente alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, nonché la circostanza che all'indagato sia ascritto un solo reato-fine e che non siano ravvisabili in capo allo stesso ruoli di vertice dell'associazione. Evidente sarebbe la disparità di trattamento riservata ad altro indagato, Cosimo Abbruzzese, nei cui confronti l'originaria misura degli arresti domiciliari è stata annullata tenendó conto della rilevanza del tempo silente. In ogni caso, il Tribunale non ha motivato circa l'idoneità di misure meno afflittive, ed in particolare degli arresti domiciliari.

3. Con motivi nuovi inviati a mezzo pec in data 25/02/2024, l'avv.to Giorgia Greco ha contestato la qualificazione del fatto di cui al capo 13) come estorsione ambientale, deducendo la mancanza di minacce, alla luce del contenuto delle intercettazioni, nonché l'insussistenza del compendio indiziario in riferimento alla partecipazione all'associazione, di cui al capo 1).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Vincenzo Rovitti è inammissibile.

1. Anzitutto, è inammissibilmente dedotta la violazione di legge. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Laddove il ricorrente denuncia la violazione di legge, in realtà censura genericamente la motivazione sulle esigenze cautelari. Le doglianze, sotto tale profilo, sono generiche, perché omettono un reale confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha correttamente motivato, in positivo e senza avvalersi di presunzioni, in ordine alla sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati della stessa indole, valorizzando il ruolo ancora attuale del ricorrente nel sodalizio, ed anche la circostanza che a lui sia ascritto un grave reato-fine (circostanza che di per sé rende inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso, ad altro correo cui non è ascritto alcun reato-fine).

Il Tribunale (cfr. in particolare pag. 11 dell'ordinanza impugnata) ha, del tutto logicamente, considerato irrilevante la risalenza nel tempo dei fatti, in considerazione dell'appartenenza remota al sodalizio, della piena disponibilità rispetto ad esso dimostrata dal ricorrente e della messa a disposizione, da parte dello stesso, della propria attività imprenditoriale, allo scopo di procurare al sodalizio le autovetture delle quali vi era bisogno.

2. Quanto ai motivi nuovi, gli stessi sono manifestamente inammissibili, alla luce del principio ermeneutico secondo cui "Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti 'de libertate', l'unica diversità attenendo al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza, ma è spostato all'inizio della discussione. (Sez. 3, n. 2873 del 30/11/2022, dep. 24/01/2023, Guarnaccia Sergio, Rv. 284036, in cui la Corte ha ritenuto inammissibili motivi nuovi in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura in un caso in cui il ricorso originario aveva riguardato esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza).

Nel caso in esame, infatti, con il ricorso sono stati sottoposti al vaglio di legittimità, indiscutibilmente, solo profili attinenti alle esigenze cautelari, senza alcuna deduzione riferibile alla sussistenza del compendio indiziario, profili, questi ultimi, dedotti per la prima volta con i motivi nuovi. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

Si dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'