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Sentenza — n. 27683/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, confermata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli in rubrica e rideterminata la pena irrogata (in mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa), ha respinto l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo che non fosse dimostrato l'avvenuto deposito dell'istanza presso l'Uepe di Bari.

Regesto Legislator

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artt. 168-bis cod. pen; Sentenza — n. 27683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, confermata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli in rubrica e rideterminata la pena irrogata (in mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa), ha respinto l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo che non fosse dimostrato l'avvenuto deposito dell'istanza presso l'Uepe di Bari.

Parole chiave

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inattività processuale documenti mancanti procedura di rivendicazione nel pignoramento produzione tardiva di documenti assunzione di prove a titolo cautelare inoltro di querela penale

Disposizioni normative citate

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artt. 168-bis cod. pen
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce, in relazione al rigetto della richiesta di sospensione, violazione e falsa applicazione degli artt. 168-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Reca Francesco nato a Bari il 20 febbraio 1974; avverso la sentenza del 14 marzo 2023 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, confermata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli in rubrica e rideterminata la pena irrogata (in mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa), ha respinto l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritenendo che non fosse dimostrato l'avvenuto deposito dell'istanza presso l'Uepe di Bari.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura, a mezzo del quale si deduce, in relazione al rigetto della richiesta di sospensione, violazione e falsa applicazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello non avrebbe rilevato l'esistenza di una rituale trasmissione dell'istanza di messa alla prova a mezzo pec indirizzata all'Ufficio competente.

3. Il ricorso è fondato. La Corte d'appello ha rigettato la domanda in mancanza della prova dell'inoltro della richiesta di elaborazione di un programma terapeutico al Ministero e, quindi, della corretta attivazione della procedura. Ebbene, il ricorrente ha specificamente allegato l'atto dal quale risulta la prova dell'effettivo e tempestivo inoltro della richiesta, elemento sufficiente, sotto il profilo procedimentale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deci