Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27678/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27678/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 19 settembre 2022, Marco Antonio Salpietro era stato assolto dall'accusa di avere commesso i delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 646 cod. pen., per essersi appropriato, nella qualità di dipendente di Poste Italiane s.p.a. presso lo sportello di Gaggi, al fine di trarre profitto e con conseguente ammanco di cassa, della somma di 1.000 euro prelevata in 3 distinte occasioni (in data 29 dicembre 2014, 22 novembre 2019 e 18 dicembre 2019 [capo A]); nonché dall'art. 494 cod. pen., per avere, al fine di conseguire un vantaggio, nella predetta qualità, attivato in data 19 giugno 2018 e 23 giugno 2018 due carte PostePay attribuendosi l'identità di Vincenza Giuseppina La Spina, che aveva successivamente disconosciuto la richiesta in attivazione (capo B).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 494 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 573-bis cod. proc. pen, art. 576 cod. proc. pen, art. 163 cod. proc. civ, art. 581 c.p; Sentenza — n. 27678/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di doglianza deve essere disatteso. Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e riafferma, ritiene che sussista la legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, agli effetti della responsabilità civile, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen., prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, P., Rv. 283263 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione carenza di legittimazione altri capi d'accusa motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 494 cod. pen
pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 494 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Antonino Cappadona, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 573-bis cod. proc. pen
e in relazione all'art. 573-bis cod. proc. pen.
art. 576 cod. proc. pen
L'appello proposto dalla parte civile sarebbe inammissibile poiché proposto da un soggetto privo di legittimazione a impugnare ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.
art. 163 cod. proc. civ
Sotto diverso profilo, la domanda sarebbe nulla per mancanza di petitum e di causa petendi ai sensi dell'art. 163 cod.
art. 581 c.p
Inoltre, l'appello sarebbe stato privo di enunciazione specifica dei motivi, richiesti dall'art. 581 c.p.p.
artt. 494 cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 494 cod. pen.
artt. 185 cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salpietro Marco Antonio, nato a Cento il 27 settembre 1985, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 16/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. Antonino Cappadona, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 19 settembre 2022, Marco Antonio Salpietro era stato assolto dall'accusa di avere commesso i delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 646 cod. pen., per essersi appropriato, nella qualità di dipendente di Poste Italiane s.p.a. presso lo sportello di Gaggi, al fine di trarre profitto e con conseguente ammanco di cassa, della somma di 1.000 euro prelevata in 3 distinte occasioni (in data 29 dicembre 2014, 22 novembre 2019 e 18 dicembre 2019 [capo A]); nonché dall'art. 494 cod. pen., per avere, al fine di conseguire un vantaggio, nella predetta qualità, attivato in data 19 giugno 2018 e 23 giugno 2018 due carte PostePay attribuendosi l'identità di Vincenza Giuseppina La Spina, che aveva successivamente disconosciuto la richiesta in attivazione (capo B).

2. Accogliendo l'appello avanzato dalla parte civile Vincenza Giuseppa Teresa La Spina, con sentenza in data 16 ottobre 2023, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato, ai soli effetti civili, la responsabilità di Salpietro per i fatti di cui al capo B), condannandolo al risarcimento del danno in favore della stessa La Spina, da liquidarsi in separata sede giudiziaria civile e confermando, nel resto, le precedenti statuizioni.

3. Marco Antonio Salpietro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonino Cappadona, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità in relazione agli artt. 568, comma 3, 576 e 581 cod. proc. pen. e in relazione all'art. 573-bis cod. proc. pen.

L'appello proposto dalla parte civile sarebbe inammissibile poiché proposto da un soggetto privo di legittimazione a impugnare ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. in assenza di impugnazione del pubblico ministero, fondandosi la censura relativa alla responsabilità civile dell'imputato su uno scarno motivo finale, senza un espresso riferimento agli effetti civili che intendeva conseguire. Sotto diverso profilo, la domanda sarebbe nulla per mancanza di petitum e di causa petendi ai sensi dell'art. 163 cod. proc. civ., non essendo l'azione civile sorretta da alcuna argomentazione, richiesta e conclusione circa i danni subiti dalla parte civile, sostanziandosi la stessa in una mera richiesta di revisione del capo assolutorio.

Inoltre, l'appello sarebbe stato privo di enunciazione specifica dei motivi, richiesti dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, atteso che:

a) il capo impugnato si riferirebbe esclusivamente alla responsabilità penale dell'imputato in ordine all'art.494 cod. pen., b) la domanda risarcitoria non sarebbe corroborata dall'indicazione di prove o dalla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale c) la responsabilità civile verrebbe ipotizzata senza l'indicazione di alcun supporto probatorio, d) il motivo relativo alla responsabilità civile sarebbe sfornito di qualsivoglia ragione di fatto e di diritto, e) verrebbero allegate circostanze estranee agli atti di indagine, ovvero che Salpietro avrebbe prestato attività lavorativa nell'ufficio postale di Fiumefreddo e che lo stesso era a conoscenza di un periodo difficile della persona offesa, di cui avrebbe approfittato.D2-- 3.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 494 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Nella denuncia/querela del 4 maggio 2019, la persona offesa avrebbe denunciato non solo l'attivazione di due Postepay in data 19 giugno 2018 e 23 giugno 2018 presso l'Ufficio postale di Gaggi, ma anche di un conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena in data 18 marzo 2017 rispetto al quale non risulterebbe alcun coinvolgimento di Salpietro; sicché non si potrebbe escludere l'esistenza di un terzo soggetto che aveva posto in essere le condotte de quibus.

Tale evenienza, derubricata dalla Corte di appello a post factum irrilevante, configurerebbe, in realtà, un ragionevole dubbio per l'assoluzione, non avendo la persona offesa escluso che un terzo abbia potuto impossessarsi della sua identità nel luogo di lavoro ove era solita lasciare incustoditi i propri effetti personali. Né vi sarebbe alcuna evidenza che Salpietro fosse in possesso della carta d'identità della La Spina, atteso che l'attivazione della originaria Postepay n. 5333.1710.1715.3087 presso l'ufficio di Fiumefreddo era stata effettuata dall'OSP Paola di Bella e che Salpietro non aveva mai lavorato presso l'ufficio di Fiumefreddo.

Sul punto la Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto che la documentazione di identità della La Spina fosse nella materiale disponibilità di Poste Italiane a seguito della attivazione della regolare carta Postepay n. 53.33171017153087 appartenente alla persona offesa presso l'ufficio di Fiumefreddo il 12 settembre 2015 e dal momento che Salpietro dimorava a Fiumefreddo. Sarebbe però irragionevole sostenere che egli, pur non avendo realizzato l'apertura della prima Postepay, potesse avere copia del documento di identità della La Spina per il solo fatto di lavorare alle dipendenze di Poste Italiane o di dimorare nello stesso paese della persona offesa.

La difformità della grafia e della firma sui contratti di attivazione delle Postepay disconosciute non sarebbe stata accertata da apposita perizia grafologica, ma si baserebbe su mere valutazioni dei dipendenti dell'Unità Fraud Management di Poste Italiane che hanno condotto le ispezioni nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di Salpietro, ovvero su un "occhio attento ma non competente". L'attivazione delle Postepay n. 5333.1710.6036.6040 in data 19 giugno 2018 e n. 5333.17.10.60036.6032 in data 23 giugno 2018 sarebbe stata effettuata in maniera conforme alle disposizioni dell'Ufficio postale, non emergendo alcuna anomalia nel processo di attivazione delle due prepagate, avendo Salpietro spiegato le modalità di attivazione delle due carte e affermato che non vi era stato alcun alert.

Inoltre, come spiegato dal direttore dell'Ufficio Postale, il controllo sui dossier a fine giornata non avveniva in automatico, bensì a campione, sicché la Corte di appello sarebbe incorsa in un grave travisamento dei fatti nell'affermare che l'attivazione era avvenuta "pretermettendo informazioni e controlli dei dirigenti superiori e consegnando direttamente allo sportello gli strumenti informatici di accredito/addebito telematico". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 494 cod. pen. e 530, comma 2, c.p.p. in relazione all'elemento soggettivo del reato di sostituzione di persona.

Si opina che un terzo, con le sembianze della La Spina, una volta ingannato l'operatore di sportello, ben avrebbe potuto effettuare anche l'apertura della successiva carta prepagata, raggirandolo una seconda volta. Inoltre, mediante la seconda PostePay non sarebbe stata effettuata alcuna operazione e tanto escluderebbe l'asserita pianificazione della condotta. Sotto altro profilo, non vi sarebbe prova che le movimentazioni di danaro effettuate sulla prima carta fossero state effettuate e/o sfruttate da Salpietro per conseguire un ingiusto profitto.

Detta circostanza renderebbe assente l'elemento del profitto di cui all'art. 494 cod. pen. Inoltre, non vi sarebbero sufficienti dati per sostenere che il profitto sia anche ingiusto, essendo sconosciuto l'esito dei diversi procedimenti penali che hanno attinto la La Spina in relazione all'odierna vicenda. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ. in relazione alla dichiarazione di responsabilità civile dell'imputato, fondata sul danno ingiusto patito dalla persona offesa in conseguenza dei costi indebitamente sostenuti per far fronte ai processi instaurati a suo carico a seguito della condotta dell'imputato.

Si opina, al riguardo, la mancata acquisizione di sentenze su tali procedimenti, sicché ove dovesse risultare che la persona offesa era responsabile dei fatti ascrittile, verrebbe meno l'ingiustizia del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Il primo motivo di doglianza deve essere disatteso. Il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e riafferma, ritiene che sussista la legittimazione della parte civile a proporre appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, agli effetti della responsabilità civile, in quanto l'art. 576 cod. proc. pen., prevedendo una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, può essere inteso nel senso che è consentita ogni forma di impugnazione ordinaria (Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, P., Rv. 283263 - 01).

Inoltre, l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non ne abbia accolto le richieste risarcitorie, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130 - 01). Quanto alle ulteriori, connesse censure relativa alla mancanza di petitum e di causa petendi con violazione dell'art. 163 cod. proc. civ., per essere l'azione civile non sorretta da alcuna argomentazione, richiesta e conclusione circa i danni subiti dalla parte civile, si osserva che l'appello della parte civile ha, in primo luogo, dedotto la piena sussistenza degli elementi soggettivi e oggettivi del delitto in contestazione, essendo stato dimostrato, secondo la prospettazione dell'appellante, che l'imputato aveva attivato presso l'Ufficio postale di Gaggi - presso cui era impiegato - le carte PostePay intestate alla La Spina con firma manifestamente falsificata, le quali carte erano state utilizzate per l'esecuzione di talune truffe on-line, evidenziando i danni scaturiti da tale attività illecita e, in particolare, il rinvio a giudizio nei proc. nn. 1872/19 RGNR e 5654/19 RGT, per i quali ha chiesto il risarcimento, da liquidarsi in separata sede.

3. Infondato e sostanzialmente rivalutativo deve, altresì, ritenersi il secondo motivo di doglianza, con cui la difesa deduce la mancata acquisizione di elementi probatori in grado di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato per i fatti ascrittigli. La sentenza di appello, invero, ha evidenziato una serie di pregnanti elementi indiziari, che nell'ambito di una valutazione globale e non parcellizzata sono stati ritenuti idonei con motivazione congrua e logica a ricostruire gli elementi rilevanti del fatto di reato e la sua piena attribuibilità all'imputato.

E' risultato provato, in primis, che Salpietro, al di fuori delle regole e delle prassi di ufficio applicate presso Poste Italiane (pretermettendo informazioni e controlli dei dirigenti superiori e consegnando direttamente allo sportello tali strumenti informatici di accredito/addebito telematica), avesse proceduto ad attivare, presso l'ufficio postale di Gaggi in cui lavorava, le carte PostePay nn. 533171060366040 in data 19 giugno 2018 e 5333171060366032 in data 23 giugno 2018 intestate a Vincenza Giuseppina La Spina, in entrambi i casi utilizzando la fotocopia di documenti di identità alla stessa riferibili nonché delle firme, diverse, che erano state chiaramente falsificate, essendo state dalla stessa disconosciute ed essendovi la conferma di soggetti qualificati, come il personale dell'Unità Fraud Management di Poste Italiane.

Inoltre, in precedenza un'altra carta PostePay, contrassegnata con il n. 5333171017153087, era stata attivata presso l'ufficio postale di Fiumefreddo di Sicilia, ove alla data del 12 settembre 2015 dimorava Salpietro, il quale aveva curato la pratica su richiesta della donna; e, nel frangente, costei aveva prodotto una fotocopia dei propri documenti di identità. Muovendo da tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto che Salpietro disponesse delle fotocopie relative ai documenti e che se ne fosse servito, successivamente, per attivare, nel giro di soli quattro giorni, le altre due carte presso l'ufficio postale di Gaggi, ove la La Spina non si era mai recata; carte poi utilizzare per compiere delle truffe on -line per oltre un migliaio di euro, all'insaputa della donna, che era stata persino rinviata a giudizio per tali episodi.

Quanto, poi, all'elemento del dolo specifico, la sentenza di appello ha evidenziato la presenza di un movente, legato al vizio del gioco, a causa del quale in passato aveva chiesto prestiti di somme ai propri colleghi. Una ricostruzione, quella appena riassunta, che ha fatto buon governo delle regole processuali in materia di ragionamento probatorio, condotto alla stregua di cadenze logiche e rispondenti alle emergenze istruttorie, ma soprattutto non intaccate dalle censure essenzialmente fattuali articolate con il presente motivo.

4. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la violazione di legge in cui la sentenza impugnata sarebbe occorsa in relazione all'elemento soggettivo del delitto di sostituzione di persona. Le argomentazioni difensive svolte a sostegno di tale prospettazione sono nondimeno inammissibili. Del tutto congetturale ed eccentrica rispetto alla ricostruzione fattuale compiuta dalle sentenze di merito, con cui il motivo non si confronta, è la circostanza che un soggetto, rimasto inidentificato, una volta ingannato l'operatore di sportello, possa avere effettuato l'apertura della successiva carta prepagata.

Fermo restando che questa possibilità è stata comunque vagliata dalla sentenza impugnata, la quale, con motivazione niente affatto illogica, l'ha comunque esclusa, ritenendola del tutto inverosimile, a vantaggio di una "lettura" degli eventi in cui due "accensioni" di carte Postepay, a distanza di soli quattro giorni, operate da Salpietro al di fuori delle regole e delle prassi di ufficio presso Poste Italiane, dovevano reputarsi riconducibili a un piano ben congegnato finalizzato a trarre ingiusto profitto da tali condotte. Sotto altro profilo la difesa deduce, da un lato, che non vi sarebbe prova che le movimentazioni di danaro effettuate sulla prima carta fossero state sfruttate da Salpietro per conseguire un profitto; e, dall'altro lato, che mediante la seconda PostePay non sarebbe stata effettuata alcuna operazione.

Anche sul punto, tuttavia, il ricorso non si confronta con la convincente motivazione della Corte territoriale, che ha evidenziato come dovesse ritenersi del tutto indifferente che la materiale detenzione delle carte PostePay si sia concretizzata in capo a un "ignoto richiedente", ad un altrettanto ignoto ideatore e/o esecutore delle truffe, o in capo allo stesso Salpietro, essendo tale circostanza irrilevante ai fini della configurazione di una responsabilità concorsuale in capo all'imputato, che aveva prestato un contributo materiale e certamente volontario all'operazione di indebita attivazione delle carte.Quanto, poi, all'ulteriore affermazione difensiva secondo cui non vi sarebbero stati sufficienti dati per sostenere che il profitto sia anche ingiusto, essendo sconosciuto l'esito dei diversi procedimenti penali che hanno attinto la La Spina in relazione all'odierna vicenda, è smentito dall'affermazione secondo cui mediante l'utilizzo delle carte PostePay in parola fossero state commesse diverse truffe on- line nei confronti di terzi, per un importo complessivo superiore al migliaio di euro.

5. Giova premettere che il giudice penale deve motivare, nel valutare i profili di responsabilità civile, l'esistenza degli elementi tipici dell'illecito aquiliano, ivi compreso il danno, patrimoniale e non patrimoniale, risarcibile ex art. 185 cod. pen., che non può essere identificato nel mero fatto nell'avvenuta integrazione dell'illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice (ex multis Sez. 3, n. 33001 del 27/03/2015, A., Rv. 264260 - 01). Nel caso di specie, le due sentenze di merito hanno puntualmente ricostruito gli elementi essenziali dell'illecito civile, evidenziando, da un lato, la piena integrazione del contestato delitto previsto dall'art. 494 cod. pen.; e, dall'altro lato, la effettiva sussistenza di un danno risarcibile in capo alla persona offesa, costituitasi parte civile, in ragione del pregiudizio economico patito per effetto del suo coinvolgimento nelle varie vicende giudiziarie originate dalla illegittima attivazione del servizio Postepay, con conseguente pregiudizio per i costi derivanti dal comportamento delittuoso e messa in pericolo finanche della libertà personale della stessa.

Generica è del tutto ipotetica deve ritenersi, al riguardo, una eventuale evoluzione dei relativi procedimenti nel senso del riconoscimento di una qualche forma di responsabilità in capo alla La Spina, che sola potrebbe ipotizzarsi ove si ritenesse che ella possa avere simulato l'attivazione del servizio, in realtà alla stessa imputabile. Ciò che le considerazioni che precedono consentono, allo stato, di escludere decisamente.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ri