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Sentenza — n. 27513/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's refusal to validate arrest due to improper consideration of future evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Bologna Tribunal's order refusing to validate a voluntary arrest in flagrance. The lower court incorrectly relied on the defendant's future-proven regular conduct, which was not available to police at the time of the arrest. The Court held that the judge must assess only the facts known to the police, finding the arrest legitimate based on the defendant's refusal to identify and possession of a prohibited knife.

Regesto Legislator

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Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: In cases of voluntary arrest in flagrance, the validating judge must exercise a reasonableness check based solely on elements known to the police at the time, excluding subsequent evidence like the defendant's future conduct.

Parole chiave

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voluntary arrest in flagrance validation of arrest police discretion limits ex ante assessment prohibited knife possession improper evidence consideration annulment without remand porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Quanto poi ai requisiti richiesti dall'art. 381 comma quarto cod.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
In tema di giudizio di cassazione, la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza, previsto dall'art. 611, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015
Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019
(Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv.
Sez. 5, n. 30114 del 06/02/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: MEDIANI ABELAZIZ nato il 03/01/1982 in MAROCCO avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, ETTORE PEDICINI, pervenute in data 30 maggio 2024, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 18 marzo 2024 il Tribunale di Bologna in composizione monocratica non ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza disposto dalla Polizia giudiziaria per il reato di cui all'art.495 cod. pen. nei confronti di Mediani Abdelaziz e ha respinto la richiesta di misura cautelare disponendone l'immediata liberazione se non detenuto per altro.La contestazione cautelare ha ad oggetto la declinazione di false generalità ai Carabinieri nel corso di un controllo operato su strada mentre era alla guida di una vettura sprovvisto di documenti di identificazione e di patente (art.495 cod. pen.) Nel corso della perquisizione veicolare era rinvenuto all'interno del vano dello sportello anteriore sinistro del veicolo un coltello a scatto della lunghezza di cm15 e lama di cm 7 il cui porto è vietato (art.699 cod. pen.). 1.1.

Il Giudice della impugnata ordinanza non ha convalidato il provvedimento precautelare adottato di urgenza con la seguente motivazione:" [..] nondimeno appare evidente che il prevenuto ancorché gravato da precedenti condanne, per la risalenza nel tempo dei pregiudizi e perché da anni radicato nel territorio con regolare condotta di vita come da documentazione prodotta dalla difesa, non è attualmente pericoloso, sicché l'arresto non può essere convalidato, L]." 2. Avverso il provvedimento di mancata convalida ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1.Con specifico riferimento alla convalida dell'arresto il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte per la quale in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un c:ontrollo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. (Sez.5, n. 1814 del 26/10/2015, dep.2016, PM in proc.

Koraj, Rv. 265885). Erroneamente il Tribunale ha valorizzato "la regolare condotta di vita", elemento di cui è venuto a conoscenza solo successivamente. L'arrestato, inoltre, è stato rinvenuto nel corso di un controllo per strada in possesso di due coltelli, declinando false generalità e risulta gravato da numerosi precedenti di polizia e due precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va premesso che le conclusioni del PG, datate 30 maggio 2024 e pervenute in pari data, risultano tardive. In tema di giudizio di cassazione, la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza, previsto dall'art. 611, comma primo, cod. proc. pen., è tardiva e delle relative argomentazioni e conclusioni la Corte di cassazione non deve tener conto, essendo detto termine funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza. (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414). 1.11 ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di cui in seguito. 1.1.

Con specifico riferimento alla convalida dell'arresto il Pubblico ministero ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte per la quale in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez.5, n. 1814 del 26/10/2015, dep.2016, Koraj, Rv. 265885). 1.2.Nel caso di specie, ai fini della non convalida, il Tribunale ha impropriamente valorizzato "la regolare condotta di vita" dell'arrestato, trattandosi di elemento di cui è venuto a conoscenza, come risulta dall'ordinanza impugnata, solo successivamente attraverso il deposito di documentazione difensiva che non poteva essere valutata dagli agenti operanti. 1.3.

Quanto poi ai requisiti richiesti dall'art. 381 comma quarto cod. proc. pen. ai fini dell'arresto in flagranza facoltativo (gravità del fatto ovvero personalità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto), occorre evidenziare che l'arrestato è stato rinvenuto nel corso di un controllo per strada alla guida di una vettura sprovvisto di documenti identificativi e di patente di guida, in possesso di un coltello a scatto con lama di cm.7, declinando false generalità, gravato da numerosi precedenti di polizia e da due precedenti penali ( il ricorso del Pubblico ministero indica erroneamente il rinvenimento di due coltelli). 2.Siffatte circostanze in base ad una valutazione ex ante permettevano di valutare in concreto i presupposti per procedere ad un arresto facoltativo in flagranza.

L'ordinanza impugnata di diniego di convalida, alla luce delle indicazioni richiamate, appare illegittima e deve essere annullata. 3.L'annullamento che ne consegue deve tuttavia essere pronunciato con la formula "senza rinvio perché l'arresto è stato effettuato legittimamente", in quanto trattasi di situazione nella quale appare superfluo lo svolgimento di un giudizio rescissorio con riferimento ad una fase ormai esauritasi, e nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente sulla correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria. (Sez.5, n.30114 del 06/02/2018, PM in proc.

P., Rv.273279).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito. Così deciso in Roma in data 10 giug