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Sentenza — n. 27511/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing domicile declaration under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27511/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit a new domicile declaration or election required by law. Although the first-instance trial occurred under an abbreviated procedure where the defendant was deemed present, the appellate stage mandates a fresh domicile declaration for service of the citation decree. The court rejected the constitutional arguments, ruling that the legislative requirement to renew this declaration is not manifestly unreasonable.

Regesto Legislator

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Art. 420, comma 2-ter; Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.: In abbreviated trials where the defendant is deemed present, a new domicile declaration remains mandatory for the appeal stage to ensure proper service of the citation decree.

Parole chiave

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abbreviated criminal trial domicile declaration requirement appellate procedure inadmissibility service of citation decree constitutional proportionality review procedimento in contumacia difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.
nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato assente l'imputato senza tenere conto che il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato, per cui, ai sensi del novellato art. 420, comma 2, cod.
Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gian Andrea Gandola, rilevando la mancanza della procura speciale e della connessa dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dal comma 1-quater dell'art. 581 cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 89, comma 3 d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 164 cod. proc. pen.
Norma che, invero, deve essere letta alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 164 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gian Andrea Gandola, rilevando la mancanza della procura speciale e della connessa dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.
art. 164 cod. proc. pen
Norma che, invero, deve essere letta alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 164 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023
Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv.
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gandola Gian Andrea nato a Como il 23 aprile 1957; avverso l'ordinanza dell'8 febbraio 2024 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gian Andrea Gandola, rilevando la mancanza della procura speciale e della connessa dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. per il caso di assenza in primo grado dell'imputato.

2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce la violazione degli artt. 420, comma 2-ter, e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e la conseguente errata applicazione dell'art.591 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato assente l'imputato senza tenere conto che il giudizio di primo grado si è svolto con rito abbreviato, per cui, ai sensi del novellato art. 420, comma 2, cod. proc. pen. (entrato in vigore il 29 dicembre 2022 e, quindi, chiaramente applicabile al giudizio de quo), l'imputato si sarebbe dovuto considerare presente. 2.2. Il secondo deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 89 e 581 cod. proc. pen., comma 1-ter, come introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, nella parte in cui, interpretato come norma contenente la necessità che l'imputato effettui un'ulteriore dichiarazione di domicilio, sarebbe in contrasto con i principi di uguaglianza ed effettività della tutela giurisdizionale e presunzione di non colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Effettivamente, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., l'imputato che ha richiesto, a mezzo di procuratore speciale, la definizione del giudizio con rito abbreviato, in ragione della scelta del rito effettuata, deve ritenersi presente, a prescindere dalla specifica indicazione, in tal senso, contenuta nell'intestazione della sentenza. Cosicché, in tali ipotesi, non trova applicazione né la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza:

Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332), né quella di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che impone, ove in primo grado si sia proceduto in assenza, che, con l'atto d'impugnazione del difensore, sia depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Si applica, però, la previsione contenuta nel precedente comma 1-ter , che impone, in tutte le ipotesi, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, che con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori (per le sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del succitato decreto, ossia dopo il 30 dicembre 2022: art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022), sia depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Dichiarazione (o elezione), pacificamente non depositata dal ricorrente (nel giudizio di appello). Norma che, invero, deve essere letta alla luce della sopravvenuta modifica dell'art. 164 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida non più per ogni stato e grado del procedimento, ma per le sole notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale (salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1).

E tanto, quindi, esclude che la pregressa dichiarazione o l'elezione di domicilio, già presente in atti, possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò considerato, i profili di frizione della disposizione richiamata rispetto alle norme costituzionali evidenziati sono manifestamente infondate, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della