Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for excessive self-defense claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea-bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory exceptions for such proceedings. The appellant argued that the trial judge failed to properly examine his claim of self-defense, asserting he acted legally against the victim's aggression. The court rejected this, noting the lower court had thoroughly scrutinized the defense and found the reaction exceeded necessary limits, constituting an independent offensive act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation with the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and manifestly unfounded defenses are dismissed without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal self defense excess Cassazione inadmissibile legittima difesa sentenza patteggiamento difesa penale eccesso di legittima difesa crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale avvocato Giuseppe La Barbera, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Nel procedimento a carico di BOUDRA AHMED nato in MAROCCO il 07/03/1989 avverso la SENTENZA del 08/02/2024 del GIP TRIBUNALE SCIACCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sciacca ha applicato, nei confronti di Ahmed Boudra, la pena finale concordata di anni tre e mesi sei di reclusione, in relazione al delitto di rissa aggravata dall'evento morte.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale avvocato Giuseppe La Barbera, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto per avere agito per legittima difesa.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. In ogni caso, la deduzione difensiva risulta anche manifestamente infondata, dal momento che il Giudice di merito ha specificamente scrutinato il tema posto dalla difesa ricorrente, escludendo che ricorressero i presupposti per la legittima difesa con specifica e congrua motivazione con la quale ha posto in luce come la reazione dell'imputato all'aggressione patita dalla vittima abbia ecceduto i limiti di un'azione difensiva per assumere autonoma valenza offensiva.

6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. A tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. , Così deciso in Roma, addì 07 maggio 2024 Il