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Ordinanza — n. 27499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of responsibility arguments in second instance plea deal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's second-instance judgment lacked proper reasoning regarding criminal responsibility, but had previously waived all grounds for acquittal in the plea deal procedure. The court ruled that because the appellant renounced these specific arguments during the second instance, they are precluded from raising them again in the appeal, rendering the sole ground of complaint generic and inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an accused renounces grounds for acquittal in the second instance plea deal procedure, they are precluded from raising those same issues regarding criminal responsibility in the subsequent appeal, rendering such appeals inadmissible for generic grounds.

Parole chiave

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second instance plea deal waiver of responsibility inadmissibility de plano preclusion of arguments generic grounds of appeal cassazione ordinanza procedural preclusion sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza emessa il 7 novembre 2023, la Corte di appello di Torino, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale torinese nei confronti di Salvatore Pagano, in ordine a due delitti di furto aggravato.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 56
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza emessa il 7 novembre 2023, la Corte di appello di Torino, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale torinese nei confronti di Salvatore Pagano, in ordine a due delitti di furto aggravato.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO SALVATORE nato a CATANIA il 01/11/1963 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZL

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza emessa il 7 novembre 2023, la Corte di appello di Torino, in accoglimento delle richieste ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale torinese nei confronti di Salvatore Pagano, in ordine a due delitti di furto aggravato.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge per vizio di motivazione, difettando la stessa in ordine alle ragioni della responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica. Per altro anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati, implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

Pertanto, il ricorso è inammissibile perché non consentito è il ricorso, per altro risultando il motivo assolutamente generico.

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 05/04/2024 Il ConsiOere e