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Ordinanza — n. 27496/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification error claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in legally characterizing the facts under specific criminal articles, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that the legal qualification was perfectly coherent with the specific conduct described in the indictment, which involved a laptop rather than the glasses alleged by the defense, rendering the generic criticism legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In proceedings initiated by private parties, appeals based on erroneous legal qualification are admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric to the charge description; generic criticisms lacking specific reference to the indictment are inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution appeals manifest error standard legal qualification error inadmissibility without formalities indictment description coherence abuso di un impianto per l'elaborazione di dati inutilizzabilità delle prove illecite ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 e ss. del codice di rito
Artt. 648 e 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRILLI MARCO nato a CROTONE il 29/10/1986 r avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, definendo il procedimento de quo ai sensi dell'art. 444 e ss. del codice di rito, dichiarava, con sentenza indicata in epigrafe, Marco Pirilli responsabile dei delitti ascritti e analiticamente indicati in rubrica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;

Considerato che l'unico motivo proposto, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 14 della rubrica, con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023 - 01);

Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 14 della rubrica operata dal Giudice, sub specie di reato di ricettazione, è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica, che la censura è del tutto generica e, per giunta, errata nella descrizione del fatto (posto che la difesa si riferisce a un paio d'occhiali, laddove il capo 14 dell'imputazione concerne un computer portatile, provento del delitto di furto ai danni di Silvia Pelliccia, come da denuncia presentata dalla stessa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Co