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Sentenza — n. 27492/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing calculation for continued crimes under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court failed to apply the abbreviated trial reduction correctly to the satellite crime. The appellant argued the reduction should have been applied to the base penalty before calculating the increase for continued crimes, citing a prior precedent. The court ruled that the appellate court correctly followed Supreme Court binding jurisprudence, applying the reduction only to the satellite offense as required by law and ensuring the total increase did not exceed the statutory limit.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: The reduction for abbreviated trial applies only to the satellite offense in continued crimes, and the appellate court must calculate the increase based on the specific statutory limits and principles established by Supreme Court precedent.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued crimes sentencing abbreviated trial reduction satellite offense penalty appellate court review statutory penalty limits adeguamento della pena riduzione della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis cod. pen.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino
Ritiene il ricorrente, richiamando una sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, delta somma di euro 3000„00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARISI NICOLA nato a BARI il 07/01/1972 avverso l'ordinanza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; D lette/sentite le conclusioni del PG o c•OkA., (1." s O , kr/2 z fru. r-e té-'h uditoililiferrstfé

RITENUTO IN FATTO

1 Nicola Parisi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 10 dicembre 2023 che, decidendo all'esito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza del 21 ottobre 2019 (divenuta definitiva il 23 aprile 2021), ritenuto più grave, e i reati di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. riconosciuti con sentenza del 10 marzo 2021 (che ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 16 gennaio 2019 e divenuta definitiva il 22 ottobre 2021) e ha rideterminato la pena complessiva in anni 10 di reclusione (pena base anni sette; aumento complessivo per i reati di estorsione anni quattro e mesi sei; riduzione di un terzo per il rito) oltre all'interdizione legale dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dalla responsabilità genitoriale per la durata della pena, inflitta con la sentenza Gup del Tribunale di Bari del 13 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 23 aprile 2021.

2. Con unico motivo, il difensore del ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con specifico riferimento alla determinazione della pena per il reato ritenuto satellite a seguito dell'applicazione della continuazione. Ritiene il ricorrente, richiamando una sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 247616), che «Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il c:omputo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato».

Tale modalità di calcolo non sarebbe stata nella specie applicata in quanto la riduzione per il rito abbreviato era stata praticata solo sul reato satellite. Lamenta altresì che la Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato in ordine all'aumento per la continuazione posto che per i medesimi reati, in sede di cognizione, i coimputati avevano beneficiato di un aumento di pena in continuazione notevolmente inferiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con sentenza n. 29095 del 10 maggio 2023, la Prima Sezione di questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'odierno ricorrente, ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 23 novembre 2022 che, in sede esecutiva, applicata la continuazione tra i reati di cui alle predette sentenze e individuato il reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., aveva rideterminato la pena in anni 10 di reclusione (pena base: anni 7 di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; aumento di anni 3 di reclusione per il delitto di estorsione, divenuto reato satellite).

La Corte, con la sentenza rescindente, dopo avere premesso che il reato base era stato correttamente individuato, indicandolo in quello per cui era stata disposta, con sentenza passata in giudicato, la pena più elevata, rilevava che il giudice dell'esecuzione, con riferimento al reato satellite, non aveva motivato l'entità dell'aumento ( di anni tre) secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e non aveva specificato se, nel quantificare la pena in aumento, fosse stata applicata la riduzione prescritta per il rito abbreviato con il quale il reato satellite era stato giudicato.

Richiamava quindi il dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35852 del 22/2/12018, Cesarano, Rv. 273547) secondo cui «L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.^.

4. La Corte d'appello di Bari, operando secondo le modalità sopra descritte, si è attenuta a quanto stabilito nella sentenza di annullamento di questa Corte e, dopo aver ricordato che in forza di tale sentenza il proprio compito — data per assodata la sussistenza dei presupposti applicativi della disciplina del reato continuato e ritenuto più grave quello di associazione di tipo mafioso — era quello di determinare l'aumento per la sentenza resa il 10 marzo 2021 per i reati di estorsione, ha reso una motivazione corretta in diritto e chiara e completa in ordine alle ragioni dell'aumento per i reati di estorsione posti in continuazione, attenendosi correttamente ai principi affermati da Sez.

U, "Cesarano", e rendendo possibile l'effettivo controllo del percorso logico e giuridico seguito. La Corte ha precisato, infatti, che la sentenza del 10 marzo 2021 ha riguardato ben otto episodi di estorsione consumati nell'arco di tempo di nove mesi, nel medesimo contesto ambientale e in danno di due persone offese e che per tali episodi era stata inflitta la pena finale di anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3600,00 di multa che costituisce il limite complessivo di aumento in sede esecutiva; ha, quindi, ulteriormente precisato che, essendo stata applicata per il reato più grave la sola pena detentiva, «in applicazione dei principi regolanti il concorso di pene parzialmente eterogenee all'aumento dovrà essere limitato alla sola pena detentiva».

Ciò precisato ha specificato, senza incorrere in errori giuridici o in incompletezze motivazionali, le modalità di calcolo attraverso cui è giunta a determinare l'aumento (pagg. 5 e 6) e ha, quindi, spiegato adeguatamente le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le argomentazioni difensive volte a sollecitare un diverso e minore aumento per la continuazione alla luce del diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altro imputato.

5. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può che essere considerato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, delta somma di euro 3000„00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende