Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper service via mail instead of court deposit under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was served via registered mail, a method abolished by the Cartabia Reform. The appellant argued for the old procedure, but the court noted that only deposit in the clerk's office is now permitted for private parties. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet current formal requirements, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal served by registered mail is inadmissible as the law now requires deposit in the clerk's office, rendering the former postal notification method obsolete.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUZZI ALESSANDRO nato a ROMA il 14/04/1967 avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso per cassazione proposto da Alessandro Luzzi avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con cui è stato condannato per il delitto lesioni volontarie;
2. Considerato che il ricorso risulta inviato a mezzo posta raccomandata e, dunque, mediante una modalità non più prevista dalla legge, alla luce dell'abrogazione dell'art.583 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia). L'unica disposizione oggi vigente in materia di notificazioni è l'art. 582 cod. proc. pen., anch'esso in parte rimodellato dal decreto legislativo citato, con cui si prevede, con disposizione vigente al momento della presentazione del ricorso all'esame del Collegio: "salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. La notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, pertanto, non è più prevista dalla legge, sicchè il ricorso è inammissibile, per il mancato rispetto delle formalità prescritte, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, sicchè segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il