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Ordinanza — n. 27490/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARMIENTO GENNARO nato il 12/02/1967 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso per cassazione proposto da Gennaro Sarmiento nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità per genericità dell'appello da lui formulato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 28 aprile 2021, con cui è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 27490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso per cassazione proposto da Gennaro Sarmiento nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità per genericità dell'appello da lui formulato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 28 aprile 2021, con cui è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie caso di garanzia bancaria pagamento dell'ammenda falsificazione di monete ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso intempestivo è inammissibile, sicchè segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARMIENTO GENNARO nato il 12/02/1967 avverso l'ordinanza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso per cassazione proposto da Gennaro Sarmiento nei confronti dell'ordinanza di inammissibilità per genericità dell'appello da lui formulato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 28 aprile 2021, con cui è stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;

2. Considerato che il ricorso risulta sia stato redatto, sottoscritto e depositato il 27.11.2023, mentre l'ordinanza è stata deliberata e depositata contestualmente in data 29.9.2023, con comunicazione del deposito del provvedimento avvenuta in pari data; 2.1. Ritenuto, pertanto, che il ricorso è intempestivo ai sensi degli artt. 585 e 544, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi applicare, nel caso di specie, il termine di 15 giorni per proporre impugnazione, a decorrere dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio. Del resto, in calce al provvedimento impugnato dal ricorrente è apposto il timbro di irrevocabilità alla data del 15.10.2023, calcolato il decorso del termine predetto a partire dal 30.9.2023.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso intempestivo è inammissibile, sicchè segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8