Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27470/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, upholding recidivism assessment based on prior criminal history.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Adamia Paata against the Rome Court of Appeal's confirmation of her theft conviction. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate recidivism in her criminal biography, yet the appellate court had thoroughly assessed her prior offenses to demonstrate increased social danger. The court ruled the appeal unfounded because the lower court's reasoning regarding her recidivism and capacity to offend was fully compliant with established Supreme Court precedents.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Appeal's assessment of recidivism based on the defendant's specific criminal biography and prior offenses constitutes valid reasoning for increased social danger and is not subject to cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft conviction recidivism assessment criminal biography appellate review cassation dismissal recidiva nell'infrazione furto di lieve entità pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Adamia Paata per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 624-bis cod. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Adamia Paata per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690
Motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADAMIA PAATA nato in GEORGIA il 27/04/1967 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 luglio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Adamia Paata per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato di una collana in oro appartenente a Canestrelli Chiara, dopo essersi illecitamente introdotto nell'abitazione di quest'ultima.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta l'applicazione della recidiva, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato le censure mosse sul punto dalla difesa, con l'atto di gravame.

3. L'avv. Giuseppe Mario Moliterni ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo è infondato. La Corte di appello, infatti, all'esito di un'attenta valutazione della "biografia penale" dell'imputato, incentrata sulla specificità dei "precedenti", ha rappresentato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e la maggiore capacità a delinquere manifestata da quest'ultimo con la commissione del nuovo delitto (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). Motivazione che risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690.

2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 aprile 2024 Il Consigliere este