Sentenza — n. 27451/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Teramo, ha eliminato la statuizione relativa alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese per la custodia cautelare in carcere e ha confermato nel resto la sentenza di condanna per il reato di lesioni, aggravato dall'aver agito in più persone riunite, al fine di commettere una rapina (per la quale si è proceduto con separato giudizio), approfittando delle condizioni di minorata difesa della persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 27451/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si rileva poi che il reato di lesioni era stato commesso al fine di perpetrare quello di rapina e che, essendo i due reati strettamente connessi, l'aggravante comune della minorata difesa, esclusa nel precedente giudizio, non avrebbe potuto essere rivalutata e applicata sulla base dei medesimi atti di indagine. Ricorda, quindi, che nel processo per rapina era stata applicata l'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma 2, n. 5, cod. pen. (rapina commessa à danno di persona ultrasessantacinquenne), ma era stata esclusa quella della minorata difesa non essendone stati ravvisati i presupposti applicativi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTEPAONE MAURIZIO nato a ROMA il 18/08/1955 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo s. Il P_r_Qc,--Ge4%-ce-A-~il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato GUIDO CARDINALI si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 ottobre 2023 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza resa dal Gup del Tribunale di Teramo, ha eliminato la statuizione relativa alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese per la custodia cautelare in carcere e ha confermato nel resto la sentenza di condanna per il reato di lesioni, aggravato dall'aver agito in più persone riunite, al fine di commettere una rapina (per la quale si è proceduto con separato giudizio), approfittando delle condizioni di minorata difesa della persona offesa.
2. Nell'interesse dell' imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo si lamenta la violazione della legge processuale e la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato rispetto del nuovo termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere applicabile il previgente termine a comparire di venti giorni poiché, si deduce nel ricorso, le modalità di trattazione dei processi nei giudizi di appello previste dalla disciplina emergenziale e in vigore per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, riguarderebbero la sola disciplina della celebrazione dell'udienza e non anche il nuovo termine a comparire la cui applicazione non parrebbe incompatibile con la disciplina emergenziale.
4. Con il secondo motivo si lamenta innanzitutto il vizio diVegge per erronea applicazione della legge penale avendo i giudici di merito ritenuto correttamente applicata la circostanza aggravante della minorata difesa della persona offesa ultrasessantacinquenne. Si rappresenta che l'imputato è stato giudicato con il rito abbreviato condizionato alla produzione delle sentenze emesse con riferimento al reato di rapina nel corso del quale venivano cagionate le lesioni personali alla persona offesa. Tale richiesta era stata effettuata al fine di evidenziare al giudice di primo grado che, da un lato, talune aggravanti contestate (e, precipuamente, l'uso delle armi, il volto travisato, la recidiva, la minorata difesa) erano state ritenute insussistenti nel processo concernente il delitto di rapina e che, pertanto, nel presente giudizio non avrebbero potuto trovare applicazione in quanto già escluse in quello precedente.
Si rileva poi che il reato di lesioni era stato commesso al fine di perpetrare quello di rapina e che, essendo i due reati strettamente connessi, l'aggravante comune della minorata difesa, esclusa nel precedente giudizio, non avrebbe potuto essere rivalutata e applicata sulla base dei medesimi atti di indagine. Ricorda, quindi, che nel processo per rapina era stata applicata l'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma 2, n. 5, cod. pen. (rapina commessa à danno di persona ultrasessantacinquenne), ma era stata esclusa quella della minorata difesa non essendone stati ravvisati i presupposti applicativi.
Deduce, infine, il difetto di motivazione in ordine all'effettivo ricorrere dell'aggravante della minorata difesa e, in particolare, con riferimento alla prova che la pubblica e privata difesa erano rimaste in concreto ostacolate e che non sussistono ulteriori circostanze, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero, la Corte d'appello ha ritenuto - così modificando quanto dalla medesima affermato nel medesimo processo con precedente ordinanza - che, a norma dell'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, introdotto dalla legge di conversione n. 199 del 2022, le previsioni del c.d. rito emergenziale continuino ad applicarsi alle impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 con la conseguenza che, nel caso di .specie, essendo stata l'impugnazione proposta prima di tale data, non era riscontrabile la dedotta nullità continuando ad essere di venti giorni il termine minimo per la comparazione in appello a norma dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. nella vecchia formulazione.
Orbene, tale decisione è corretta ritenendo il Collegio di dover condividere quanto affermato in merito da Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024, Pedata, Rv. 285912 - 01 e da Sez. 2 - , n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 - 01 secondo cui «La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte a partire dal 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215»., Ed invero, l'art. 5-duodecies (che ha modificato la norma transitoria di cui all'art. 94, comma 2, del d. 1gs. n. 150 del 2022 secondo cui «Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», vale a dire dal 10 gennaio 2023.»), ha stabilito che «per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo»; tale disposizione è tuttora vigente a seguito delle proroghe disposte dal d.l. 22 giugno 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 nonché, successivamente, dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 che, all'art. 11, comma 7, ha stabilito che il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
L'eliminazione in blocco del riferimento all'art. 34 del d. Igs. n. 150 del 2022, contenuto come si è detto nella originaria formulazione dell'art. 94, comma 2, fa propendere per la tesi secondo la quale la nuova norma transitoria ha differito l'entrata in vigore anche del nuovo termine per comparire di quaranta giorni e del conseguente uguale termine minimo per la notificazione dell'avviso ai difensori della data di udienza, che pertanto, allo stato, troveranno applicazione solo per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024. A sostegno di siffatta interpretazione, e cioè di una valutazione unitaria della nuova disciplina di cui all'art. 601 commi 3 e 5 cod. proc. pen., deve richiamarsi sia la relazione illustrativa del d.lgs n. 150 del 2022, secondo cui l'ampliamento a quaranta giorni del termine per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori trova la sua ragion d'essere in considerazione della trattazione anticipata e scritta del rito non partecipato e della sua alternatività rispetto al rito emergenziale, sia la ratio della nuova normativa che «non è quella di frazionare artificiosamente la disciplina processuale applicata a seguito del diffondersi della pandemia, ma di includere in positivo, all'interno del testo del d.lgs n. 150 del 2022, le regole destinate a garantire, oltre il 30 dicembre 2022, l'applicazione sino a quel momento sperimentata del rito emergenziale, come innestato nelle disposizioni codicistiche, risolvendo esplicitamente il tema dell'atto al quale fa riferimento per individuare la disciplina applicabile (il primo atto di impugnazione)» (così, in motivazione, Sez. 5, "Pedata", cit.).
2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e la motivazione apparente rispetto alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, è inammissibile. 2.1. Deve rilevarsi, innanzitutto, con riferimento alla prima parte — con cui si lamenta che il Tribunale nel giudizio di rapina aveva riconosciuto la c-v sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma 2, n. 5-quinquies cod. pen., mentre aveva escluso l'aggravante comune della minorata difesa che, quindi, attesa la stretta connessione della rapina con le lesioni, anche per quest'ultimo reato avrebbe dovuto escludersi l'aggravante - che siffatta censura è inedita non essendo stata proposta nel giudizio di secondo grado così come risulta dalla sentenza impugnata, non censurata in parte qua, là dove si riportano i motivi d'appello. 2.2.
Il motivo è inammissibile anche nel resto posto che la motivazione è chiara, lineare, coerente e del tutto sufficiente poiché la Corte d'appello, dopo aver messo in luce l'età non più giovanissima della persona offesa (71 anni), che di per sé sola non realizza effettivamente una presunzione assoluta di minorata difesa (Sez. 2 , n. 16017 del 14/03/2023, Leone, .Rv. 284523 - 01), ha valorizzato le modalità dell'aggressione (la donna è stata aggredita prima alle spalle da un uomo e, quindi, dopo essere caduta a terra cercando invano di difendersi, è stata picchiata dall'imputato, dotato di forza fisica superiore a quella della vittima anche in considerazione della sua "corporatura massiccia") così evidenziando la concreta particolare situazione di vulnerabilità in cui è venuta a trovarsi la vittima (Sez.
U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). In ultimo deve rilevarsi che non essendo stata rinvenuta la sentenza resa per il reato di rapina può solo osservarsi che la soluzione adottata dal Tribunale di Teramo, per come prospettata, è del tutto ragionevole posto che, in applicazione del principio di specialità, è stata riconosciuta l'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. in luogo di quella comune di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual