Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26931/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing abstract risk of evidence contamination and lack of deterrence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to revoke or replace the defendant's prison custody. The defense argued that the judges relied on abstract conjectures regarding evidence contamination and ignored the defendant's clean record and distance from crime scenes. The court rejected these claims, ruling that the lower court correctly assessed the need to protect the authenticity of evidence sources and noted the defendant's lack of deterrence from prior offenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In matters of personal precautionary measures, the assessment of the risk of evidence contamination must consider both acquired and future evidence sources, rendering the advanced stage of investigations irrelevant when the concrete danger concerns the protection of declarative sources for trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary measures evidence contamination risk assessment custody in prison inadmissible appeal deterrence failure source protection recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento alcuna modifica dello stato custodiale in cui versa il ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052
Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687
Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez.
Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Merra Vincenzo, nato a Cerignola il 07/12/1998 avverso l'ordinanza emessa il 30/01/2024 dal Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni del P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Vincenzo Merra, avv. Rosario Marino, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente, indagato per cinque episodi di furto aggravato di auto, dal Giudice per le indagini preliminari di Ascoli Piceno.

2. La difesa propone due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sulla base di considerazioni astratte e meramente congetturali, senza considerare non solo l'assenza di comportamenti concreti dell'interessato, espressione di una volontà inquinante, ma anche l'avvenuta acquisizione, da parte degli inquirenti, di tutti i dati necessari a cristallizzare il quadro indiziario. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari in ragione di un'asserita assenza di garanzia dell'imputato al rispetto delle prescrizioni, senza considerare lo stato d'incensuratezza del medesimo, nonché la circostanza che, in occasione di un pregresso stato di custodia domiciliare, il Merra non aveva mai violato le prescrizioni impostegli, e senza tenere conto della distanza di circa trecento chilometri intercorrente tra il luogo in cui i furti erano stati perpetrati e la residenza dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

3. In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento non solo alle fonti di prova già acquisite, ma anche alle prove da acquisire, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, soprattutto allorché il concreto pericolo di inquinamento sia stato correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052;

Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093).3.1 Nel caso di specie, i giudici della cautela, nel concordare con le argomentazioni rese dal giudice per indagini preliminari nell'ordinanza genetica, hanno evidenziato, per il materiale investigativo acquisito, pur non suscettibile di modifiche, la necessità di una garanzia di tutela della genuinità, attuabile solo attraverso il mantenimento della misura cautelare in atto.

4. Privo di pregio è anche il secondo motivo. 4.1 I giudici del riesame hanno ancorato il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare formulata dal ricorrente anche al pericolo di reiterazione criminosa specifica, avuto riguardo all'attività illecita perpetrata con professionalità e ai vincoli in precedenza sofferti dal ricorrente che, evidentemente, non hanno sortito alcun effetto deterrente. Sono, queste, argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a proporre una generica lettura alternativa degli elementi valorizzati dai giudici cautelari come fatti indicativi delle esigenze cautelari.

5. Dalle suesposte argomentazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.

6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento alcuna modifica dello stato custodiale in cui versa il ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C assa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.