Italian Court dismisses appeal challenging sentencing proportionality in plea agreement cases as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that parties cannot challenge sentencing proportionality in plea agreement cases after the agreement is finalized. The defense argued the sentence was arbitrary by ignoring the specific facts and the defendant's personality, focusing instead on abstract legal categories. The court held that such proportionality arguments are excluded because the plea agreement binds the parties to the final result, limiting appeals to only cases of legal illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea agreement proceedings, appeals challenging the proportionality of the sentence based on factual or personal circumstances are inadmissible, as parties are bound by the final agreed outcome rather than the initial calculations or balancing of mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Scherma Giovanni, nato a Napoli il 30 ottobre 1961 avverso la sentenza emessa il 25/10/2022 dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Giovanni Scherma, avv. Gennaro Ioimo, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente, imputato del delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224, comma 1, n. 1, legge fall., la pena finale di anni uno di reclusione.
2. La difesa, con un unico motivo di ricorso proposto per violazione di legge, lamenta la natura arbitraria del giudizio espresso dal tribunale in merito alla congruità della pena applicata, in quanto riferito alla gravità della fattispecie astratta cli reato e non, invece, all'oggettiva entità del fatto contestato e alla personalità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale avverso il quale, una volta che il giudice ne ha accertato la correttezza, la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena in contrasto con l'impostazione dell'accordo, salvo che si versi in ipotesi di pena illegale. E' esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo, ovvero valutazioni concernenti il bilanciamento e la misura delle diminuzioni della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti, in quanto, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse.
Invero, il legislatore, nel coniare la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto con l'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, ha inteso limitare la ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa, allo scopo sia di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori, sia di accelerare la formazione del giudicato.
3. Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
4. Inoltre, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti l'obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. Alle suesposte considerazioni, consegue declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle