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Sentenza — n. 26927/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26927/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL avverso il decreto del 13/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Elisabetta Ceniccola, la quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse dell'INAIL viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 13 novembre 2023 con il quale il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha accolto il ricorso in opposizione presentato dall'ente e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 9 - 10 gennaio 2023, ha ammesso allo stato passivo, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 e in relazione alla massa della C&E Holding s.r.l. vari crediti, provvedendo a dichiararli estinti per confusione ai sensi dell'art. 50, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto crediti erariali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26927/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'unico motivo di ricorso, l'INAIL deduce violazione del citato art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestando la natura erariale dei crediti ammessi al passivo.

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione infortuni prestazioni d'invalidità professionale indennità giornaliere di malattia affezione nell'assicurazione militare prevenzione degli infortuni professionali indennità per perdita guadagno
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL avverso il decreto del 13/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Elisabetta Ceniccola, la quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse dell'INAIL viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 13 novembre 2023 con il quale il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio, ha accolto il ricorso in opposizione presentato dall'ente e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data 9 - 10 gennaio 2023, ha ammesso allo stato passivo, ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 e in relazione alla massa della C&E Holding s.r.l. vari crediti, provvedendo a dichiararli estinti per confusione ai sensi dell'art. 50, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto crediti erariali.

2. Con l'unico motivo di ricorso, l'INAIL deduce violazione del citato art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, contestando la natura erariale dei crediti ammessi al passivo.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.J. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Elisabetta Ceniccola, la quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Salerno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, in quanto, secondo quanto puntualizzato anche dalla giurisprudenza civile, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art.1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali. (Sez. 5, n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498 - 01).

2. Ne segue l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, nella parte in cui ha dichiarato estinti i crediti ammessi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla estinzione per confusione ex art. 50, comma 2, d.lgs. 159/2011.