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Ordinanza — n. 26925/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court converts appeal against execution order into opposition to preserve full review rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's appeal into an opposition against the Court of Appeal's execution order regarding bank account sequestration. The appellant argued for dismissal based on statutory time limits, while the Public Prosecutor supported the lower court's decision. The Court ruled that appeals against execution orders must be reclassified as oppositions to ensure the interested party retains full cognizance of the review process.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4; Art. 666 cod. proc. pen.: Appeals against execution orders by the Court of Appeal must be reclassified as oppositions to preserve the full review rights of the interested party.

Parole chiave

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execution order appeal opposition procedure confiscation proceedings bank account sequestration judicial review rights Cassation conversion time limit decadenza sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Pertanto il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. deve essere qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto dell'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
A riguardo va evidenziato che pacificamente in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod.
Art. 666, cod. proc. pen.
sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod.
Art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Elisabetta Ceniccola, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l.
Art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Inoltre, l'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. non reca un termine decadenziale ma ordinatorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Marco Lacchini consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.
art. 666 cod. proc. pen
sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
(Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, R.v.
N. 17331 del 2006 Rv. 234258 - 01
265538 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario,, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione; nello stesso senso N. 17331 del 2006 Rv. 234258 - 01, N.
N. 36231 del 2007 Rv. 237897 - 01
234258 - 01, N. 36231 del 2007 Rv. 237897 - 01, N.
N. 41078 del 2008 Rv. 242195 - 01
237897 - 01, N. 41078 del 2008 Rv. 242195 - 01, N.
N. 1008 del 2009 Rv. 242510- 01
242195 - 01, N. 1008 del 2009 Rv. 242510- 01, N.
N. 37134 del 2009 Rv. 245130 - 01
242510- 01, N. 37134 del 2009 Rv. 245130 - 01, N.
N. 35408 del 2010 Rv. 248634 - 01
245130 - 01, N. 35408 del 2010 Rv. 248634 - 01, N.
N. 4083 del 2013 Rv. 254812 - 01
248634 - 01, N. 4083 del 2013 Rv. 254812 - 01, N.
N. 16594 del 2013 Rv. 256144 - 01
254812 - 01, N. 16594 del 2013 Rv. 256144 - 01, N.
N. 48495 del 2013 Rv. 258079 - 01
256144 - 01, N. 48495 del 2013 Rv. 258079 - 01, N.
N. 13445 del 2014 Rv. 259454 - 01
258079 - 01, N. 13445 del 2014 Rv. 259454 - 01, N.
N. 503 del 2015 Rv. 262166 - 01
259454 - 01, N. 503 del 2015 Rv. 262166 - 01, N.
N. 16018 del 2015 Rv. 263437 - 01
262166 - 01, N. 16018 del 2015 Rv. 263437 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACCHINI MARCO nato a LODI il 28/02/1963 avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOlette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato GIORGIO GIACOBONE, nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza emessa in data 26 settembre 2023, depositata il 29 settembre 2023, rigettava l'istanza di dissequestro con richiesta di restituzione avanzata nell'interesse di Marco Lacchini. 1.1 L'istante agiva per ottenere la restituzione dei conti correnti bancari dei quali era titolare direttamente o attraverso la società Swiss Luxury Life Stile presso la USB Bank e la Credit Swiss, con sede di Ginevra, nonché presso la Banque Cantonale de Geneve, conti che erano stati sottoposti a sequestro nell'estate del 2011.

Il vincolo reale riguardava il procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale di tipo distrattivo, relativo alla società Cusiana Costruzioni spa, nei quali Lucchini aveva concorso quale extraneus, in quanto destinatario di beni per un valore superiore a 10 milioni di euro, come ricapitolato in premessa dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta, con la sentenza n. 21501 del 2018, che in data 6 febbraio 2018 rendeva giudicato l'accertamento penale, annullando la sentenza della Corte di appello di Torino senza rinvio in ordine alle statuizioni civili, per invalidità della costituzione in giudizio della parte civile Fallimento Cusiana Costruzioni S.p.a. 1.2 La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza ora impugnata, prendeva atto del parere contrario del Procuratore generale, che rappresentava come si vertesse in tema di sequestro probatorio e non conservativo, e condivideva tale ultimo profilo.

Rilevava come le somme fossero state sequestrate in conseguenza delle iniziali indagini, unitarie, svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, dalle quali scaturivano i processi per bancarotta fraudolenta — trattato in Verbania e conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Torino annullata parzialmente dalla Corte di cassazione sopra richiamai:a — nonché per truffa da parte di Lacchini in danno di Ravera Chion Dario, oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia e, poi, conclusosi con sentenza della Corte di appello di Milano n. 6137 del 30 settembre 2022, depositata il 5 ottobre 2022, che condannava l'imputato anche al risarcimento del danno liquidato in euro 110mila in favore della parte civile.

Aggiungeva la Corte di appello di Torino che tali disponibilità in sequestro costituivano prodotto e profitto dei reati di bancarotta e truffa. Tanto premesso, la Corte territoriale rilevava come dovesse trovare applicazione nel caso in esame la previsione dell'art. 262, comma 3-bis cod. proc. pen. che prevede la devoluzione allo Stato dei beni e delle somme non confiscate e di cui non viene richiesta la restituzione dall'avente diritto nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza. Pertanto, rilevava la Corte di appello, essendo intervenuta l'irrevocabilità nell'ambito del procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale con la sentenza di questa Corte di cassazione in data 6 febbraio 2018, l'istanza di dissequestro e restituzione avanzata in data 28 giugno 2023 risultava tardiva.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Marco Lacchini consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale, in quanto l'art. 262, comma 3-bis, cod. pen. trova applicazione esclusivamente nel caso in cui sia impossibile la restituzione all'avente diritto perché non reperibile o non identificabile, ovvero perché, pur avvisato, non si sia attivato per il ritiro della res. Nel caso in esame è certo che Lacchini sia il titolare dei conti correnti e, a fronte della inerzia della persona offesa che non ha richiesto la conversione del sequestro da probatorio a conservativo, il denaro andava restituito. Inoltre, l'art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen. non reca un termine decadenziale ma ordinatorio.

4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello ha richiamato anche il secondo procedimento in relazione al quale sussisteva il sequestro probatorio, trattato dal Tribunale di Pavia per truffa aggravata, senza però considerare che il termine di decadenza quinquennale non risultava scaduto in relazione alla sentenza irrevocabile, risultante in tal caso quella della Corte di appello di Milano, emessa in data 30 settembre 2022.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Elisabetta Ceniccola, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando come corretta sia la valutazione di decadenza del termine ex art. 262, comma 3-bis, cod. proc. pen., tenuto conto che si tratta di somme non confiscate né restituite, né richieste in restituzione tempestivamente.

6. Il difensore del ricorrente, avvocato Giorgio Giacobone, ha replicato con memoria, ribadendo le ragioni del ricorso e evidenziando come il termine di decadenza non sia maturato in ordine al secondo procedimento, da ultimo divenuto irrevocabile.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dic:embre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2022, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n.

18.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato in opposizione.

2. Infatti il provvedimento ora impugnato risulta essere quello emesso in prima battuta dalla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, pur avendo attivato il contraddittorio cartolare con la Procura generale. A riguardo va evidenziato che pacificamente in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, R.v. 265538 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario,, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione; nello stesso senso N. 17331 del 2006 Rv. 234258 - 01, N. 36231 del 2007 Rv. 237897 - 01, N. 41078 del 2008 Rv. 242195 - 01, N. 1008 del 2009 Rv. 242510- 01, N. 37134 del 2009 Rv. 245130 - 01, N. 35408 del 2010 Rv. 248634 - 01, N. 4083 del 2013 Rv. 254812 - 01, N. 16594 del 2013 Rv. 256144 - 01, N. 48495 del 2013 Rv. 258079 - 01, N. 13445 del 2014 Rv. 259454 - 01, N. 503 del 2015 Rv. 262166 - 01, N. 16018 del 2015 Rv. 263437 - 01).

3. Pertanto il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. deve essere qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto dell'art. 667, comma 4 e art. 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone convertirsi il ricorso in opposizione e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Torino