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Sentenza — n. 26920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure of data centers due to proven pertinenziality to fraud.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Masoni Fabrizio against the Florence Tribunal's order for the preventive seizure of his data processing companies. Masoni argued there was no structural link between the seized assets and the fraudulent bankruptcy charges related to his role at Hayman s.r.l., claiming the lower court lacked sufficient motivation. The court ruled that the trial judge correctly identified the intrinsic instrumentality of the data centers in facilitating false invoices and bank transfers for the fraud, thereby upholding the seizure.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 321 c.p.p.: In preventive seizure proceedings, the seized asset must demonstrate intrinsic and structural instrumentality regarding the crime, not merely an occasional connection, and the lower court's reasoning must be coherent and complete to justify the measure.

Parole chiave

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preventive seizure pertinenziality fraudulent bankruptcy charges data processing companies structural instrumentality requirement lack of motivation appeal occultamento di beni sostanza non necessaria all'esercizio sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 c.p.p.
Art. 321 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASONI FABRIZIO nato a PONTEDERA il 20/07/1970 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIB. LIBERTA di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze - Sezione Riesame -, per quanto qui di interesse, in accoglimento dell'appello presentato dal pubblico ministero ha disposto il sequestro preventivo dei centri elaborazione dati denominati "Ad Hoc s.r.l.", "Vae Victis s.r.l.s." e "Viribus Unitis s.r.l.s.", di cui è amministratore Masoni Fabrizio, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, da lui commessi in qualità di amministratore della società fallita "Hayman s.r.l.", e contestati ai capi 15, 16 e 17.2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame, blasoni Fabrizio ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. Rappresenta che: l'indagato è «incolpato di una serie di reati integranti fatti di bancarotta fraudolenta, come concorrente esterno (consulente) ovvero per essere stato ritenuto amministratore di fatto di alcune società delle quali curava personalmente le vicende amministrative e fiscali»; secondo glli organi inquirenti, i centri elaborazioni dati sarebbero «stati destinati a commettere reati»; i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sarebbero stati ravvisati in relazione alla sua attività di consulenza in materia di ristrutturazione aziendale nonché quale amministratore di fatto di talune società di capitali «e non anche quale amministratore unico e socio dei centri elaborazioni dati in questione».

Tanto premesso, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che sarebbe palese la mancanza dell'indispensabile pertinenzialità tra i beni sottoposti a vincolo e i delitti contestati ai capi 15, 16 e 17. Il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcun stabile collegamento tra tali beni e le condotte contestate all'indagato, che sono relative ad attività da lui svolte in qualità di amministratore di fatto e di diritto della società Hayman. Vi sarebbe una «strutturale scollatura tra i ced e i reati oggetto di contestazione».

Il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione, non avendo il Tribunale spiegato «le ragioni per le quali i beni sequestrati - ovvero i ced - servirono o furono destinati a commettere i reati in contestazione».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo è infondato. Va premesso che, in tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, Rv. 269374).Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine a tale profilo, ravvisando il vincolo pertinenziale tra i centri elaborazione dati amministrati dall'indagato e i reati, relativi al fallimento della società "Hayman s.r.l.", di cui questi è gravemente indiziato.

Ha posto in rilievo che tra la società "Hayman s.r.l." e i centri di elaborazione dati del Masoni «sono stati fatti girare fatture false e soldi». Ha riportato e analizzato le conversazioni intercettate, dalle quali risultava «evidente che tra i suddetti ced e la società fallita interc:orressero rapporti documentati da fatture e note di addebito, oltre che giroconti bancari, di cui il Masoni disponeva la falsificazione a mezzo dei propri dipendenti, con lui concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta documentale» (cfr. pagine 34 e 35 dell'ordinanza).

Il Tribunale, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha reso una motivazione adeguata, che, in ogni caso, non può certo essere definita "del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza". Va, al riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è consentito solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle