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Ordinanza — n. 26918/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived legal grounds and lack of illegal penalty claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant failed to meet the strict admissibility requirements for appeals against sentences issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense had previously waived arguments regarding the legal qualification of facts and the specific circumstances of the plea agreement, which precluded the Court from reviewing these substantive issues. Furthermore, the appellant did not allege that the imposed sentence was illegal in the strict sense required by law, but rather argued for a different legal characterization, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals against sentences issued under Article 599-bis, only grounds regarding the formation of the party's will to access the plea, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling are admissible; complaints regarding waived grounds, lack of assessment of acquittal conditions, or defects in penalty determination not constituting an illegal sanction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived legal grounds Article 599-bis illegal penalty procedural bar plea agreement Cassation appeal assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza del giorno 8 novembre 2024 la Corte di assise di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto e della richiesta ex art. 599-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., s[ia]no sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del giorno 8 novembre 2024 la Corte di assise di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. pen
pen., s[ia]no sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022
283886 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv.
Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
283689 - 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018
279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv.
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015
273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE SALVATORE nato a TEVEROLA il 17/02/1961 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 8 novembre 2024 la Corte di assise di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Salvatore Picone, in parziale riforma della pronuncia resa il 2 novembre 2022 dalla Corte di assise di Napoli, ha rideterminato in sette anni e sei mesi di reclusione la pena detentiva inflitta allo stesso imputato, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di omicidio preterintenzionale e lesioni personali (così riqualificati i fatti a lui ascritti) e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, con le conseguenti statuizioni in favore delle parti civili.

2. I difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 584, 582 e 589 cod. pen., 599-bis e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione, in ragione dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti (anche con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante in contestazione), con particolare riguardo all'elemento soggettivo attribuito all'imputato, che al più avrebbe agito con colpa. 2.2.

Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 584, 589, 62-bis, 69 e 133 cod. pen. 599-bis e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché il difetto di motivazione, assumendo che sarebbe stata irrogata una pena illegale, sia alla luce di quanto dedotto con il primo motivo sia perché— senza argomentare al riguardo - non sono state concesse le circostanza attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ragion per cui la sanzione inflitta non sarebbe rispondente al disvalore dei fatti.

3. Il ricorso — i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente — è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite. Invero: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01);- «è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01, la quale condivisibilmente ha rilevato che «la diversa fisionomia del "patteggiamento in appello" di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

— derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) —, comporta che le ipotesi [di] annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., s[ia]no sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata»); - la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la pena può definirsi illegale solo quando non corrisponda, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale; e che essa deve essere distinta dalla pena meramente illegittima perché determinata in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01; Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 202.0, Savin, Rv. 279348; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). Nel caso in esame: - come peraltro esposto dalla stessa difesa, sono stati oggetto di rinuncia i motivi di impugnazione relativi alla qualificazione giuridica dei fatti (cfr. verbale dell'udienza del giorno 11 ottobre 2023), ciò che preclude un vaglio sul punto da parte di questa Corte, essendo, pertanto, erroneo il richiamo da parte della difesa del disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. relativo all'applicazione della pena su richiesta; - non è stata neppure denunciata l'applicazione di una pena illegale (da intendersi nei termini appena sopra chiariti) ma è stata perorata l'applicazione della pena prevista per diverse ipotesi delittuose (a seguito della diversa qualificazione dei fatti irritualmente richiesta in questa sede) e un diverso giudizio di bilanciamento, deducendo - parimenti in maniera irrituale - il vizio di motivazione.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila