Criminal appeal dismissed as untimely filed after statutory appeal period expired by seventeen days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed seventeen days after the statutory deadline expired. The appellant argued for an extension, but the court confirmed the appeal period ended on December 5, 2023, based on a ninety-day filing window and forty-five-day appeal term. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVIN STEFANO nato a PALMANOVA il 06/08/1971 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Udine del 28 febbraio 2022 nei confronti di Salvin Stefano, indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie di motivi.
3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 12 luglio 2023 con termini di gg. 90 per il deposito; - i termini per il deposito scadevano in data martedì 10 ottobre 2023 e il deposito della sentenza intervenuto in data 6 ottobre 2023 è stato tempestivo; -il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 10 ottobre cb2 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett.
c) cod. proc. pen., cui sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. trattandosi di sentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022; - il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 5 dicembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 22 dicembre 2023 e dunque diciassette giorni dopo la scadenza del termine ultimo. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.