Cassation appeal dismissed as untimely and inadmissible due to personal signature by the accused despite lawyer authentication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being filed thirty days after the statutory deadline expired. Although the defense argued the filing was timely, the court confirmed the appeal period ended on November 20, 2023, based on the specific procedural rules for appeals against partial reforms. Furthermore, the appeal was rejected because it was personally signed by the accused, a requirement that renders such appeals inadmissible regardless of the lawyer's authentication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1 bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the appeal period and if personally signed by the accused, even if authenticated by a lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRAVEGNA VINCENZO nato a BRA il 18/04/1968 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 luglio 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Asti del 30 marzo 2022 nei confronti di Ciravegna Vincenzo, indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie di motivi 3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 7 luglio 2023 con termini di gg. 90 per il deposito; - i termini per il deposito scadevano in data giovedì 5 ottobre 2023 e il deposito della sentenza intervenuto in data 25 settembre 2023 è stato tempestivo;t -il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 5 ottobre 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett.
c) cod. proc. pen., cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza ai sensi dell'art.581 comma 1 bis cod. proc. pen. per le sentenze pronunziate dopo il 30 dicembre 2022, in quanto l'imputato era presente; - il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 20 novembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 20 dicembre 2023 e dunque trenta giorni dopo la scadenza del termine ultimo.
2. Il ricorso risulta altresì inammissibile perché sottoscritto personalmente anche se con firma autenticata dal difensore. A tal riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695 - 01). 3.Alia inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 7 marzo 2024 Il c9ps4liere estensore Il