Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26911/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive measure order due to lack of factual review power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Rosaria Birra's appeal against a preventive measure order issued by the Naples tribunal. The appellant argued the lower court failed to explicitly justify the necessity of the measure regarding a specific charge, claiming procedural nullity. The court dismissed this claim because it lacks the authority to re-evaluate factual evidence or subjective conditions, which remain the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 292, lett. b) e c), c.p.p.; The Court of Cassation cannot review factual elements or subjective conditions regarding preventive measures, as such assessments fall within the exclusive and unappealable competence of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive measures procedural nullity lack of motivation factual review power trial judge competence uso di false generalità falsa testimonianza false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 292, lett. b) e c), c.p.p.
Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Birra, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 292, lett.
Art. 274, lett. c), c.p.p.
La conclusione cui è giunto il tribunale del riesame appare, pertanto conforme alla previsione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., (non modificata, sul punto, dalla novella legislativa del 16 aprile 2015, n.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II, 2.2.2017, n. 9212
Sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv.
Sez. IV, 3.2.2011, n. 14726
269438; Sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Sez.
Sez. III, 21.10.2010, n. 40873
14726; Sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv.
Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050
248698; Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv.
Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999
206104; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv.
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015
215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv.
Cass., sez. V, 25.9.2014, n. 5644
Sez. 3, n. 36330 del 07/06/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIRRA ROSARIA nato a NAPOLI il 21/09/1987 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lettehentitg le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. trtliteandtt3E2M FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Napoli, adito ex art. 309,„ c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice monocratico del tribunale di Napoli, in data 11.12.2023, aveva applicato nei confronti di Birra Rosaria la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati ex artt. 624 e 495„, c.p., oggetto dell'imputazione.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la Birra, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 292, lett.

b) e c), c.p.p., in quanto il tribunale del riesame ha omesso di rilevare la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in questione, derivante dalla omessa motivazione da parte del giudice monocratico sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione al reato ex art. 495‘ c.p., di cui al capo b) dell'imputai:ione.

3. Con requisitoria scritta del 9.2.2024, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Aldo Cennicola, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va rigettato perché sorretto da motivi infondati. Come è noto, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv. 215331; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244).

Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Napoli non sia incorso nei denunciati vizi Il giudice dell'impugnazione cautelare, invero, ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di tutela della collettività, innanzitutto condividendo il giudizio espresso dal giudice monocratico, che, nel condannare la Birra alla pena ritenuta di giustizia in sede di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 624 e 495L c.p., applicandole contestualmente la misura cautelare di cui si discute, aveva evidenziato come "le specifiche modalità e circostanze dei fatti in questione (l'essersi introdotta all'interno di un locale adibito alla ristorazione, scavalcando il muretto di recinzione del giardino di pertinenza del predetto, in piena notte) denotano una indubbia potenzialità offensiva della prevenuta".

Proprio il riferimento operato dal giudice monocratico ai "fatti" per cui si è proceduto e l'intervenuta condanna della Birra per entrambi i reati rend9'del tutto evidente come il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia stato ancorato a una valutazione complessiva della condotta dell'imputata, integrante i "fatti-reato" per i quali è stata condannata, che la ricorrente vorrebbe artificiosamente separare ai fini cautelari, eccependo un'inesistente nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in parola, per difetto di motivazione sulla sussistenza di esigenze cautelari in ordine al delitto di cui al capo b).

Sotto questo profilo non può non condividersi il richiamo operato dal tribunale del riesame a un condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (cfr.

Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Rv. 275363; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Rv. 265544).Il tribunale del riesame, d'altro canto, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputata trovi fondamento anche nell'esistenza a suo carico di numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio (furto e rapina) e per plurime evasioni, rappresentativi di una "indole estremamente trasgressiva e incline a delinquere", ulteriormente evidenziata dalla circostanza di avere riferito false generalità agli agenti operanti intervenuti a seguito del furto commesso.

La conclusione cui è giunto il tribunale del riesame appare, pertanto conforme alla previsione dell'art. 274, lett. c), c.p.p., (non modificata, sul punto, dalla novella legislativa del 16 aprile 2015, n. 47), nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato possa fondarsi, alternativamente, su comportamenti o atti concreti o sui suoi precedenti penali, interpretata da un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale, pur in difetto di precedenti penali, nel caso in esame comunque esistenti (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

V, 25.9.2014, n. 5644, rv. 264212; Se2. 3, n. 36330 del 07/06/2019, Rv. 277613).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pa